Giudice del rinvio, contraddittorio necessario sui rilievi officiosi interpretativi (Cass. civ. Sez. I n. 16915 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, qualora intenda decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d’ufficio. L’attività difensiva, infatti, non si esaurisce nella sola attività probatoria, ma si esplica anche nella significativa e convinta presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di natura interpretativa, che non siano mere qualificazioni giuridiche. La questione relativa alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto costituisce questione mista di fatto e di diritto, per la quale opera l’obbligo di stimolare il contraddittorio prescritto dall’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. a pena di nullità. Nel giudizio di rinvio, inoltre, operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione: non possono essere dedotte né esaminate questioni già implicitamente scrutinate, neppure se rilevabili d’ufficio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalle domande proposte da una ex coniuge nei confronti del marito, volte ad ottenere, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento di una quota della piena proprietà dell’immobile adibito a casa coniugale. La pretesa si fondava su due pattuizioni: un accordo concluso in concomitanza del matrimonio tra il padre della donna e il futuro genero, e un contratto tra i nubendi che prevedeva, in caso di divorzio richiesto dal marito e non motivato da violazione dei doveri coniugali, il trasferimento gratuito alla moglie della metà del patrimonio acquisito durante il matrimonio.
Il Tribunale aveva respinto le domande, qualificando il primo contratto come preliminare di donazione nullo e il secondo come accordo prematrimoniale nullo per contrasto con l’ordine pubblico. La Corte d’appello, nel 2020, confermava con diversa motivazione. La Cassazione, con ordinanza n. 21462/2022, accoglieva il ricorso, escludendo la natura di donazione e l’operatività del giudicato esterno sul divorzio. In sede di rinvio, la Corte bolognese rigettava nuovamente l’appello per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale. Avverso tale pronuncia la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta in via pregiudiziale il quinto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. La ricorrente deduce che la questione della determinatezza e determinabilità dell’oggetto dei contratti non era mai stata sollevata dalle parti né rilevata d’ufficio nei precedenti gradi del giudizio, e che su di essa non si era mai esercitato alcun contraddittorio.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 101 cod. proc. civ., rafforzato dalla legge n. 69/2009 con l’introduzione del secondo comma, volto ad evitare le decisioni cosiddette “a sorpresa”, e ulteriormente modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo di stimolare il contraddittorio non riguarda le questioni meramente di diritto, ma attiene a quelle di fatto o miste di fatto e di diritto, che richiedono un’attività assertiva e non già mere difese.
Nella specie, la questione relativa all’oggetto contrattuale è qualificata come questione mista di fatto e di diritto di natura interpretativa, per la quale opera l’obbligo del giudice di attivare il contraddittorio a pena di nullità della sentenza. Il principio di effettività della difesa, osserva la Corte, non passa esclusivamente attraverso l’attività probatoria, ma acquista rilevanza anche nell’ambito dell’attività assertiva di mera difesa, specie quando sia preclusa alla parte ogni ulteriore iniziativa probatoria. Il giudice del rinvio, quindi, non ha il potere di sottoporre questioni officiose di marcata natura interpretativa senza rispettare rigorosamente il contraddittorio.
La Corte accoglie anche il primo motivo. La determinatezza dell’oggetto costituisce questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto a tutte le precedenti pronunce, compresa quella rescindente, poiché l’indeterminatezza produce la nullità del contratto ex art. 1418, comma 2, cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1346 cod. civ. Il giudizio di rinvio, non dando vita ad un nuovo procedimento ma rappresentando solo una fase di quello originario, non consente il riesame dei presupposti del principio di diritto enunciato, operando il giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione. I restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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