Trattenimento dello straniero e misure alternative: serve il passaporto (Cass. civ. Sez. I n. 17565 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio costituisce prerequisito indispensabile per l’adozione delle misure alternative al trattenimento previste dall’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la concessione del termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera. Il trattenimento può essere disposto e convalidato anche quando le situazioni ostative al rimpatrio derivino dalla mancanza dei documenti di viaggio o dalla indisponibilità di vettori, purché il giudice valuti l’identità dello straniero e il rischio di fuga secondo un giudizio di proporzionalità. Non è affetta da motivazione apparente l’ordinanza di convalida redatta su modulo prestampato, ove la selezione delle causali evidenzi il percorso logico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, è stato raggiunto da un decreto di trattenimento emesso dal Questore presso il CPR di Palazzo San Gervasio, notificato nel maggio 2023 in attesa di esecuzione dell’espulsione amministrativa. Il provvedimento indicava la necessità di svolgere accertamenti supplementari sull’identità dello straniero, che aveva dichiarato di non possedere documenti, di acquisire i documenti per il viaggio e di attendere la disponibilità di vettori.
Il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il decreto con ordinanza del 26.05.2023. Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché il vizio di motivazione apparente per l’uso di un modulo prestampato. Le intimate non si sono difese con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, ritenendolo infondato. Il ricorrente sosteneva che il trattenimento potesse fondarsi solo su esigenze riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dello straniero, e non sulla mancanza dei documenti di viaggio o dei vettori, cause esterne alla sua volontà che avrebbero imposto le misure non coercitive dell’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, che consente al Questore di disporre il trattenimento «a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento». Il possesso del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio è prerequisito indispensabile per le misure alternative e per la partenza volontaria, come già chiarito da Cass., Sez. 6-1, n. 20108 del 2016 e da Cass., Sez. 1, n. 28155 del 2017, che riconduce il mancato possesso del passaporto al rischio di fuga.
La ricostruzione è coerente con l’art. 15 della Direttiva Rimpatri (direttiva 2008/115/CE) e con la giurisprudenza unionale (Corte Giustizia UE, 05.06.2014, C-146/14), che demanda ai giudici nazionali il giudizio di proporzionalità, potendo rilevare la mancanza dei documenti di identità. Nella specie il giudice di merito ha espressamente considerato tale carenza, unitamente alla necessità di acquisire i documenti di viaggio e di attendere i vettori, così effettuando la valutazione richiesta.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene parimenti infondato. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. opera dal d.l. n. 83 del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo se si converte in violazione di legge, secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. È censurabile solo l’anomalia attinente all’esistenza o alla coerenza della motivazione. Il Collegio ribadisce che non incide sull’assolvimento dell’onere motivazionale la circostanza che la stessa risulti da un prestampato, poiché la congruità non dipende dal segno grafico. Il modulo utilizzato dal Giudice di Pace espone in modo sintetico e chiaro le ragioni della convalida, inammissibile restando ogni integrazione congetturale dell’interprete.
Il ricorso è quindi respinto. Le intimate, non essendosi difese, non danno luogo a pronuncia sulle spese. Il ricorrente è condannato al pagamento di una sanzione di € 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 380 bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato per l’ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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