Sequestro probatorio di smartphone e obbligo di motivazione rafforzata del p.m. (Cass. pen. Sez. III n. 5526 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di dispositivi informatici e telematici, per la loro capacità di custodire una massa eterogenea di dati attinenti alla sfera personale, esige che il pubblico ministero motivi in modo rafforzato il provvedimento. Il decreto deve indicare le ragioni del sequestro esteso e onnicomprensivo ovvero le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato e i tempi entro cui la selezione sarà compiuta, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. In difetto di tale motivazione il sequestro assume valenza meramente esplorativa ed è illegittimo. L’estrazione della copia integrale dei dati realizza una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo ma non legittima il trattenimento indeterminato della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato.

Il Fatto

Nel corso di indagini per detenzione di sostanze stupefacenti, il pubblico ministero emetteva decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto quattro telefoni cellulari nella disponibilità dell’indagato, ipotizzando il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame di Roma, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: nullità dell’udienza camerale per incompletezza del fascicolo, carenza e irragionevolezza della motivazione in punto di adeguatezza, proporzione e perimetrazione temporale del sequestro, e permanenza dell’interesse all’impugnazione in relazione al solo dispositivo per cui non era stata ancora eseguita la copia forense.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina applicabile. I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, devono essere valutati in via preventiva anche per le misure cautelari reali, per evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà (Sez. 3 n. 21271 del 2014; Sez. 5 n. 8382 del 2013). Su tali basi è stata affermata l’illegittimità del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, all’indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza previa selezione né indicazione di criteri (Sez. 6 n. 6623 del 2020; Sez. 6 n. 24617 del 2015).

L’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni è consentita solo a condizione che il sequestro non assuma valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero espliciti le ragioni del sequestro esteso, in ragione del tipo di reato, della condotta e del ruolo attribuiti al titolare dei beni e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 2020). Il trattenimento dei dati non può poi protrarsi a tempo indeterminato, perché l’estrazione della copia integrale realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti.

Ne deriva l’onere motivazionale rafforzato in capo al pubblico ministero, che deve illustrare nel decreto: le ragioni del sequestro esteso o le specifiche informazioni ricercate; i criteri di selezione del materiale informatico, giustificando l’eventuale perimetrazione temporale difforme da quella dell’imputazione provvisoria; i tempi della selezione con restituzione della copia dei dati non rilevanti.

Quanto al primo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato: la censura ha natura meramente esplorativa e la questione non era stata dedotta davanti al Tribunale del riesame, né può essere eccepita per la prima volta in legittimità. Nel merito, il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza (Sez. U. n. 25932 del 2008; Sez. 2 n. 18951 del 2017). Il provvedimento impugnato non presenta tali vizi, avendo il Tribunale spiegato il nesso di pertinenzialità e la circoscrizione temporale del vincolo; le operazioni tecniche risultano esaurite per tre telefoni su quattro, alla presenza del consulente della difesa. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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