Inammissibili i ricorsi sul diniego della lieve entità nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. VII n. 22310 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può fondarsi su una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie prospettata in sede di legittimità. Compete al giudice di merito valutare, in modo non illogico, il numero dei clienti riforniti, la pluralità delle piazze, l’estensione temporale delle condotte, l’alternatività dei ruoli e il quantitativo trattato, quali indici di una radicata attività di narcotraffico. Il giudice di legittimità non sindaca la quantificazione della pena né il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione sia sorretta da considerazioni razionali.
Il Fatto
La vicenda riguarda due ricorrenti, condannati in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Lucca per reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per fatti commessi in Viareggio tra il gennaio 2021 e il 1° novembre 2023. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la decisione, rideterminando la pena per uno dei due e riconoscendo nei confronti dell’altro la continuazione esterna rispetto a un titolo definitivo, con pena complessiva rideterminata.
Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione giuridica dei fatti nella ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e censurando il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del diniego delle attenuanti generiche e dell’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina anzitutto il primo motivo, comune a entrambi i ricorsi. La doglianza è dichiarata manifestamente infondata perché volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito.
La Corte richiama la Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, che fissa le coordinate interpretative in materia. Su questa base i giudici di appello hanno valorizzato, in modo non illogico, l’elevato numero di clienti riforniti, la pluralità delle piazze, l’estensione temporale delle condotte, l’alternatività dei ruoli rivestiti dagli imputati e il quantitativo complessivo di stupefacenti trattati. Si tratta di elementi sintomatici di una radicata attività di narcotraffico, che escludono la configurabilità della lieve entità.
Anche il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che per ciascun imputato la pena è stata rideterminata in senso più favorevole, con giustificazione dei singoli criteri di computo e della differenza tra le posizioni dei due ricorrenti, attraverso l’analisi dei rispettivi ruoli operativi. Le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sull’applicazione della recidiva restano quindi sul piano del merito.
Il principio processuale è netto: rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali le difese contrappongono differenti valutazioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità. La Corte richiama in proposito la Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e la Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma fissata in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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