Inammissibile il ricorso cautelare depositato via PEC dopo il 1° aprile 2026 (Cass. pen. Sez. VI n. 27593 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A far data dal 1° aprile 2026 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari deve essere depositato esclusivamente con modalità telematiche attraverso il portale dei servizi telematici, non essendo più consentito il deposito a mezzo PEC. L’art. 3, comma 3-ter, del d.m. n. 217 del 2023 ha previsto il deposito mediante posta elettronica certificata solo fino al 31 marzo 2026 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti ivi indicati. Il ricorso depositato con PEC oltre tale termine è inammissibile, salvo che il ricorrente dia riscontro di un malfunzionamento del sistema debitamente certificato o accertato e attestato ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava con ordinanza del 30 marzo 2026 la misura della custodia in carcere applicata dal GIP in data 14 marzo 2026 nei confronti dell’indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, a mezzo PEC, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per motivazione apparente in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. Il ricorso veniva presentato via PEC in data 10 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione preliminare di natura processuale, che assorbe ogni altro profilo. Il ricorso è stato presentato mediante PEC e non attraverso il portale dei servizi telematici. Occorre quindi verificare quale disciplina fosse applicabile al momento del deposito.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme dell’art. 582 cod. proc. pen. Il comma 1 di tale disposizione richiama l’art. 111-bis cod. proc. pen., che impone il deposito telematico degli atti in ogni stato e grado del procedimento.

La Corte esamina la disciplina transitoria. L’art. 87-bis d. lgs. n. 150/2022 aveva consentito, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, il deposito con valore legale mediante PEC dall’indirizzo inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici. L’art. 3, comma 3-ter, del d.m. n. 217 del 2023, come modificato, ha stabilito che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati, il deposito di atti e memorie nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale potesse avere luogo anche con modalità non telematiche.

Da questa ricostruzione deriva la conseguenza decisiva. Dal 1° aprile 2026 non è più prevista la possibilità del deposito dell’atto di impugnazione cautelare mediante PEC, se non in ipotesi di malfunzionamento del portale debitamente certificato, ovvero accertato e attestato, e salva l’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, prevista dal comma 1-bis dell’art. 582 cod. proc. pen..

Poiché il ricorso è stato depositato a mezzo PEC il 10 aprile 2026, e non risulta fornito alcun riscontro circa eventuali malfunzionamenti del sistema, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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