Interrogatorio preventivo e procedimenti cumulativi: no alla scissione delle posizioni (Cass. pen. Sez. IV n. 27491 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti cautelari che riguardano più indagati, ai quali siano contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., il giudice della cautela che ritenga sussistenti le condizioni per applicare a uno o più di essi una misura personale in assenza del previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per cui l’interrogatorio preventivo è dovuto. Non è dunque configurabile un obbligo di espletare l’interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati. La relativa omissione, nei casi in cui l’atto è prescritto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile per la prima volta davanti al Tribunale del riesame.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 30 dicembre 2025, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 4 dicembre 2025, con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, per il reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina aggravata ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990.

Il difensore ha impugnato il provvedimento per cassazione con due motivi. Con il primo ha eccepito la nullità dell’ordinanza genetica per mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, non eseguito, a fronte di numerosi indagati per reati connessi, nei confronti dei soli soggetti destinatari dell’aggravante. Con il secondo ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica della disposizione derogatoria contenuta nell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che consente di non procedere all’interrogatorio preventivo quando ricorra l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a uno dei delitti elencati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Poiché l’indagato rispondeva di un reato incluso in tale elenco e il giudice aveva ritenuto la ricorrenza del pericolo di reiterazione, la decisione di omettere l’atto risulta corretta.

Il ricorrente aveva sostenuto che fosse stata violata la regola affermata dalle Sezioni Unite, secondo cui, nei procedimenti cumulativi, non sarebbe possibile scindere le posizioni processuali e l’interrogatorio preventivo dovrebbe essere svolto nei confronti di tutti. La Corte ritiene questa lettura non conforme al dettato interpretativo del Supremo Collegio: l’affermazione è opposta, nel senso che non può essere effettuato l’interrogatorio successivo nei confronti dei coindagati per i quali è previsto l’interrogatorio preventivo. Il principio invocato è quindi inconferente rispetto alla posizione del ricorrente, al quale, proprio per l’operare della deroga, nessuna lesione difensiva è stata arrecata.

Il Collegio aggiunge che, nei casi in cui l’atto è dovuto, la sua omissione costituisce nullità a regime intermedio deducibile davanti al Tribunale del riesame, ciò che nella specie non era avvenuto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che i gravi indizi di colpevolezza non vanno valutati secondo i criteri probatori del giudizio di merito ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.: è sufficiente l’emersione di qualunque elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. Il controllo di legittimità sulla motivazione del riesame resta limitato all’adeguatezza logica delle ragioni addotte e non si estende alla diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. Nel caso concreto le argomentazioni del Tribunale, suffragate da elementi investigativi, risultano adeguate, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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