Ricorso avverso sentenza di concordato in appello inammissibile salvo illegalità della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 33165 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il concordato in appello, innestandosi sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, ha fisionomia diversa dall’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che le ipotesi di annullamento sono più limitate; resta fermo il potere-dovere della Corte di annullare d’ufficio la sentenza quando la pena sia illegale, sempreché il ricorso non sia tardivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 dicembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale, ha rideterminato sull’accordo delle parti la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge in ordine ai criteri di determinazione della pena e la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. La questione approda così al vaglio di legittimità, che deve stabilire se simili censure siano proponibili avverso una sentenza di concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorso è proposto con motivi non consentiti. Il percorso argomentativo prende le mosse dalla struttura dell’istituto: la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile solo per vizi che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Restano invece estranei al perimetro del sindacato di legittimità i motivi oggetto di rinuncia, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione, per essere la pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. A sostegno il Collegio richiama Sez. 1 n. 944 del 2019 e Sez. 2 n. 22002 del 2019.
La Corte sottolinea poi la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, sicché il ricorso per cassazione può investire pure la qualificazione giuridica.
Da tale differenza deriva che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente l’illegalità della pena. Quest’ultima costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, sempreché non sia tardivo, deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6 n. 41254 del 2019.
Il ricorso è dunque inammissibile e la declaratoria è pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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