Truffa aggravata per erogazioni pubbliche e appalto di servizi nel sistema accoglienza (Cass. pen. Sez. II n. 10881 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme erogate per la gestione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo non integrano le erogazioni pubbliche presupposto della truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen. quando il rapporto tra ente locale ed ente attuatore sia riconducibile a un appalto pubblico di servizi, caratterizzato da un corrispettivo predeterminato a fronte di una prestazione dovuta. In tal caso la condotta va ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. La riqualificazione giuridica del fatto non rende inutilizzabili le intercettazioni autorizzate per il reato originariamente contestato, purché i presupposti del mezzo di ricerca della prova sussistessero al momento del decreto e la diversa qualificazione non sia dipesa da un errore allora evidente, ma dal fisiologico sviluppo del procedimento.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel Comune di Riace, articolato nei progetti SPRAR, MSNA e CAS. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 30 settembre 2021, aveva condannato numerosi imputati — tra cui il sindaco, ritenuto promotore e organizzatore dell’associazione per delinquere, nonché titolare di plurime truffe aggravate, peculato e falso — qualificando le somme versate dal Ministero dell’Interno e dalle prefetture come finanziamenti pubblici e riconducendo le condotte all’art. 640-bis cod. pen.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 ottobre 2023, ha riqualificato le truffe nell’ipotesi di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., ha assolto gli imputati per insussistenza dei fatti, ha dichiarato l’inutilizzabilità delle intercettazioni e ha mandato assolto il sindaco dai falsi contestati al capo 6), salvo uno. Hanno proposto ricorso il Procuratore generale e lo stesso imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione giuridica delle truffe. Il discrimine tra le due fattispecie di truffa aggravata risiede nella natura particolare delle erogazioni indicate dall’art. 640-bis cod. pen.: si tratta di un accertamento oggettivo, che prescinde dal ruolo dei singoli imputati e dalla natura pubblicistica del rapporto tra Stato ed ente locale. Le elargizioni riconosciute a monte non possono “trasformarsi” in un finanziamento di diverso tipo nel rapporto tra Comune e enti attuatori.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità — tra cui Sez. 2 n. 22192 del 2019 e Sez. 1 n. 24950 del 2023, in tema di somme erogate per la gestione dei centri di accoglienza — il Collegio osserva che la provenienza pubblica del denaro non basta. La Corte territoriale, sulla base di specifici indicatori, ha correttamente ricondotto il rapporto alla figura dell’appalto pubblico di servizi, con corrispettivo predeterminato, estraneo ai concetti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti. Anche per il progetto CAS la natura convenzionale del rapporto emerge dalle convenzioni e dal rimborso di spese anticipate su regolari fatture.

Quanto alle intercettazioni, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: i risultati delle captazioni disposte per un reato per cui sono consentite restano utilizzabili anche se al fatto venga successivamente attribuita una qualificazione diversa. L’inutilizzabilità opera solo se i presupposti mancavano già al momento del decreto autorizzativo, da valutare “ora per allora” e con errore evidente e incontrovertibile (così Sez. 6 n. 50072 del 2009, Sez. 6 n. 48320 del 2022, Sez. 6 n. 36420 del 2021). Occorre distinguere l’errore originario dal mutamento dipeso dal fisiologico sviluppo del procedimento.

Nel caso concreto, però, la riqualificazione non è dipesa da sopravvenuti motivi fisiologici: già nella richiesta di autorizzazione il pubblico ministero faceva riferimento al regime convenzionale tra Comune e associazioni, circostanza allora nota e desumibile dalla documentazione. Il ricorso del Procuratore generale è sul punto generico, non indicando gli elementi costitutivi della fattispecie originariamente contestata; inoltre i fatti del capo 5) erano stati inizialmente contestati come violazione dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., e solo all’udienza del 29 marzo 2021 modificati nell’art. 640-bis cod. pen.

Il ricorso del P.G. è pertanto in parte inammissibile per genericità e in parte rigettato. Il ricorso del sindaco è rigettato: le censure sul falso, sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze risultano generiche o infondate, con motivazione immune da vizi. La Corte conferma l’applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 36208 del 2024 in tema di statuizioni civili in caso di estinzione del reato per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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