Inammissibile il ricorso che cumula error in iudicando e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33852 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, con ciascun motivo, prospetti in riferimento al medesimo discorso argomentativo due vizi eterogenei e incompatibili, ossia l’error in iudicando per violazione di norme di diritto e l’error in procedendo per omessa pronuncia su motivi di appello. La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula che il ricorrente riporti nel ricorso, nei loro esatti termini, le doglianze formulate in appello e i corrispondenti brani dell’atto di impugnazione. Le censure di violazione di legge sono inammissibili per difetto di specificità quando non si confrontino le affermazioni in diritto della sentenza impugnata con il precetto normativo. Nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso ex art. 2119 cod. civ. va accertata tenendo conto della natura del rapporto e delle dimensioni economiche del contratto, con sindacato di legittimità limitato ai vizi della motivazione.

Il Fatto

Con il proprio recesso per giusta causa da un contratto di agenzia, una banca aveva addebitato all’agente la divulgazione a una collaboratrice esterna di informazioni riservate sull’identità di propri clienti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondato il recesso, accogliendo la domanda dell’istituto e rigettando le riconvenzionali dell’agente. La corte d’appello, esclusa l’applicabilità ai rapporti di agenzia della decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), legge n. 183/2010, ha parzialmente riformato la decisione, riducendo l’importo dovuto a titolo di penale contrattuale e confermando la sussistenza della giusta causa. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ciascun motivo cumula, in riferimento a un unico discorso argomentativo, due vizi eterogenei e incompatibili: da un lato l’error in iudicando per violazione di norme del codice civile, dall’altro l’error in procedendo per omessa pronuncia su motivi d’appello. L’omessa pronuncia è un vizio che, pur consentendo al giudice di legittimità l’esame degli atti, presuppone che la censura sia formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso.

La Corte ricorda che la deduzione del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. esige la puntuale indicazione, negli esatti termini, delle domande o dei motivi di gravame non esaminati, nonché dell’atto e del verbale in cui erano stati proposti. Non basta il principio di autosufficienza né il richiamo generico allo svolgimento del processo: occorre la trascrizione dei brani dell’atto di impugnazione. Nel caso concreto, le censure fondate sull’error in procedendo sono inammissibili perché il ricorrente non ha riprodotto i motivi di appello, limitandosi a riferire i vizi della sentenza di primo grado.

Quanto ai vizi di violazione di legge, la Corte li ritiene inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.: il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Analogamente, le censure fondate su atti del giudizio di merito sono inammissibili se tali atti non vengono riprodotti con puntuali indicazioni per la loro individuazione. Nel caso di specie manca la trascrizione della comunicazione del recesso e della lettera di revoca.

Sul secondo motivo la Corte precisa che nel contratto di agenzia l’art. 2119 cod. civ. va applicato tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto al lavoro subordinato e della diversa capacità di resistenza delle parti. Il giudizio sulla giusta causa spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo per motivazione mancante, inconciliabile o affetta da omesso esame di un fatto decisivo. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, la censura è inammissibile se non si allegano le ragioni della decisività del mezzo istruttorio. Infine, l’interpretazione contrattuale è indagine di fatto: la censura non può risolversi nella contrapposizione di una differente lettura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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