Canone aggiuntivo idroelettrico ed esonero parziale: no dopo la scadenza (Cass. civ. Sez. Un. n. 4371 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Alla scadenza del termine finale della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico cessa l’esonero parziale dal canone, perché il beneficio si correla alla realizzazione delle opere necessarie alla gestione dell’impianto e presuppone l’acquisizione delle opere medesime da parte dello Stato. Il canone aggiuntivo previsto dalla legislazione regionale per la prosecuzione temporanea non è un’imposta ed è legittima manifestazione della potestà legislativa regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Il sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, resta circoscritto alla ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine. Il giudice può disattendere le conclusioni del verificatore, purché dia adeguato conto delle ragioni del dissenso.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione di grande derivazione idroelettrica, scaduta il 15 novembre 2016, impugna davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti con cui la Regione e la Provincia avevano quantificato il canone aggiuntivo dovuto per la prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impianto. La società deduce l’illegittimità costituzionale della norma regionale che prevede il corrispettivo, l’erroneità dei criteri di calcolo e l’illegittimo diniego dell’esonero parziale previsto dal disciplinare della concessione scaduta.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e nega la permanenza del beneficio oltre la scadenza; dispone l’acquisizione della verificazione tecnico-economica già disposta in altri giudizi. Con la successiva sentenza definitiva rigetta il ricorso, valorizzando la provvisorietà del canone e ritenendo non irragionevole il parametro della potenza nominale media annua. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite disattendono l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, la Corte pronuncia in pubblica udienza solo nei casi di revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto. Il rapporto regola/eccezione è delineato dalla norma: i ricorsi sono normalmente definiti in camera di consiglio, salvo che ricorrano le condizioni del primo comma. La questione è nuova solo in apparenza, perché la pronuncia richiesta non presenta i requisiti del potere nomofilattico.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la ratio dell’art. 73 del R.D. n. 1775/1933, collocato tra le disposizioni speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali: l’esonero dal canone si giustifica in considerazione dell’interesse pubblico all’intervento modificativo e della previsione dell’acquisizione delle opere da parte dello Stato alla scadenza della concessione. Spirato il termine, il concessionario uscente resta nel possesso dell’impianto ormai ammortizzato, gestendolo in via di fatto e per conto della Regione: il beneficio non ha più ragione d’essere.
Quanto agli altri motivi, trattati unitariamente, la Corte ribadisce il principio già affermato dalle Sezioni Unite: il sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è limitato all’accertamento dei vizi della funzione pubblica e non si estende al merito, arrestandosi anche davanti a scelte meno attendibili, purché congruenti con il fine. Il Tribunale non ha sconfinato: ha verificato la ragionevolezza del parametro oggettivo utilizzato dall’amministrazione, valorizzando la natura provvisoria del canone e i dati convergenti sulla congruità della misura unitaria. La mera possibilità di una scelta diversa non rende illegittimo l’operato dell’amministrazione.
La Corte si sofferma sulla verificazione dell’art. 66 cod. proc. amm., strumento di accertamento tecnico di natura non valutativa, e sulla consulenza tecnica dell’art. 67 cod. proc. amm., che introduce un giudizio di valore. In entrambi i casi è consentito disattendere le conclusioni del verificatore, purché il giudice motivi il dissenso: è esclusa qualsiasi vincolatività dei giudizi valutativi del verificatore. Il Tribunale ha spiegato perché si discostava dalle conclusioni del verificatore, incentrate sull’omessa considerazione delle caratteristiche dei singoli impianti, con motivazione né apparente né contraddittoria.
Infine è escluso il contrasto tra le due pronunce impugnate. Il giudice della sentenza definitiva resta vincolato a quella non definitiva solo per le questioni effettivamente decise e per i presupposti logici necessari. Il provvedimento con cui il Tribunale aveva solo atteso l’esito della verificazione è di carattere meramente ordinatorio e istruttorio, inidoneo a limitare il potere di decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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