Ricorso inammissibile per error in procedendo senza trascrizione motivi appello (Cass. civ. Sez. III n. 32057 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non è esonerato dall’onere di specificità del motivo. Anche quando la Corte è giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito, tale potere presuppone l’ammissibilità della censura, con la conseguenza che il ricorrente deve trascrivere gli atti processuali rilevanti, nella parte d’interesse, per consentire il controllo sulla fondatezza della doglianza. L’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in modo da contemperare la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la salvaguardia della funzione nomofilattica e del diritto di accesso al giudice.
Il Fatto
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., un venditore evocava in giudizio l’acquirente di un immobile, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento. Il venditore aveva conferito all’acquirente una procura speciale a vendere, autorizzandolo a concludere il contratto con sé stesso ai sensi dell’art. 1395 cod. civ.; l’acquirente aveva saldato il prezzo con assegno bancario non trasferibile, trattenendolo però in qualità di rappresentante del venditore e non rimettendogli il titolo per l’incasso.
Il Tribunale dichiarava la contumacia del convenuto, accertava l’esistenza del contratto e l’inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzo, dichiarava risolta la compravendita e condannava al rilascio dell’immobile. L’appello dell’acquirente era rigettato dalla Corte territoriale. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto regolare la notifica dell’atto introduttivo, aveva dichiarato assorbiti i restanti motivi di impugnazione e non si era pronunciata sulle altre eccezioni, in particolare sulla prescrizione e sulle difese relative all’avvenuto adempimento.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il ricorrente, pur deducendo un error in procedendo, non aveva riportato, nelle parti rilevanti, i motivi di gravame formulati, impedendo alla Suprema Corte di valutare se le contestazioni mosse integrassero mere eccezioni in senso lato, come tali deducibili per la prima volta in appello.
La Corte ha richiamato l’orientamento per cui, in caso di denuncia ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., essa è giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. Un. n. 8077/2012 e conformi). Ha però precisato che tale potere presuppone l’ammissibilità del motivo e l’osservanza del principio di specificità, modulato secondo la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 e i criteri di sinteticità e chiarezza recepiti dalle conformi pronunce di legittimità (Cass. n. 24048/2021, Cass. n. 3612/2022, Cass. n. 16028/2023).
Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione di plurime norme civilistiche, è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché presupponeva una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. non verificatasi in ragione della sorte del motivo precedente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori, ed al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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