Valida la cartella notificata al socio dopo l’estinzione della società (Cass. civ. Sez. V n. 32061 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento intestata a una società di persone estinta per cancellazione dal registro delle imprese, quando sia effettuata al socio accomandatario illimitatamente responsabile. L’estinzione determina un peculiare fenomeno successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle obbligazioni sociali inadempiute, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Non è pertanto necessaria l’emissione di un nuovo atto impositivo intestato e diretto al socio. La cartella, quale atto che accorpa la notificazione del titolo esecutivo e l’intimazione di pagamento, è congruamente motivata, riguardo agli interessi, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente che ha determinato il quantum del debito. È inammissibile, infine, il motivo di ricorso che cumula in modo inestricabile e sovrapposto le diverse ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c.

Il Fatto

L’ufficio notificava alla contribuente, in qualità di socia accomandataria di una società in accomandita semplice, una cartella di pagamento intestata alla società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, per un’annualità risalente. La cartella richiamava un precedente avviso di accertamento, già impugnato dalla società e respinto con sentenza passata in giudicato, nonché la medesima sentenza passata in giudicato nella motivazione.

La contribuente impugnava la cartella davanti alla giustizia tributaria, ma il ricorso era respinto in primo grado e l’appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi: da un lato la pretesa nullità dell’atto per la sua intestazione alla società estinta, dall’altro l’omessa o insufficiente motivazione sui calcoli e sugli interessi applicati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che correttamente la cartella intestata alla sola società cancellata è stata notificata alla socia accomandataria, già legale rappresentante e illimitatamente responsabile. Il collegio aderisce all’indirizzo di Sez. V, ord. n. 9085 del 2025, che in un caso non dissimile ha ritenuto valida la notifica a mani di uno dei soci dopo l’estinzione della società, in ragione del richiamato fenomeno successorio e dell’interesse dell’Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei confronti dei soci.

Nel percorso argomentativo richiama anche Cass. n. 753 del 2024, secondo cui l’atto impositivo intestato a società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio sociale, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza necessità di atti specifici intestati ai soci: l’estinzione produce il subentro nelle obbligazioni inadempiute.

La Corte osserva che la doglianza della ricorrente appare incomprensibile, poiché non contesta né la propria qualità di socio illimitatamente responsabile né l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ., ma si limita a pretendere una diversa intestazione della cartella. Aggiunge che la cartella è atto privo di efficacia esecutiva, non segnando l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è il pignoramento, richiamando Cass. n. 5637 del 2024 e Sez. V, ord. n. 3923 del 2025.

Quanto al secondo motivo, l’inammissibilità del primo si riverbera su di esso; ma anche in via autonoma il mezzo è formulato in termini inammissibili, cumulando simultaneamente i vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., in una mescolanza di censure logicamente e giuridicamente incompatibili. Il ricorso contesta genericamente l’eccessività della somma, senza indicare gli importi per IRAP e sanzioni. La Corte richiama Sez. L, ord. n. 3397 del 2024 e Sez. 6-2, ord. n. 11603 del 2018 sul carattere vincolato del giudizio di cassazione.

Nel merito, ricorda che Cass. Sez. Un. n. 22281 del 2022 ha precisato che la cartella che segue un atto impositivo già determinante il quantum è congruamente motivata, quanto agli interessi, col semplice richiamo dell’atto precedente, soddisfacendo l’obbligo degli art. 7 della l. n. 212 del 2000 e art. 3 della l. n. 241 del 1990. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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