Dolo incidente e inammissibilità del riesame in fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 3805 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo come vizio di motivazione nei limiti del “minimo costituzionale”. Il dolo incidente ricorre quando il raggiro non è determinante del consenso ma incide sulle condizioni contrattuali, e può dar luogo al risarcimento dei danni. L’accertamento se si versi in ipotesi di dolo determinante o di dolo incidente costituisce valutazione di merito.
Il Fatto
Il controricorrente, proprietario di un appartamento acquistato nel 1990, riceveva un atto di precetto per rate di mutuo insolute accollate dalla società venditrice. In prossimità della scadenza del termine, veniva convocato da un familiare, nipote di sua sorella, che prospettava la necessità di concludere un accordo transattivo con la banca per evitare la vendita forzata. La sorella si offriva di prestargli il denaro necessario, a patto che sottoscrivesse un preliminare per il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile al figlio di lei (il ricorrente), riservandosene l’usufrutto.
Il contratto definitivo veniva concluso il 24 ottobre 2005 per un corrispettivo di € 114.375,22, molto inferiore al valore di mercato della nuda proprietà, stimato in € 288.000,00. Sostenendo di essere stato indotto con artifici e raggiri, il venditore conveniva in giudizio l’acquirente chiedendo l’annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. e, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata, condannando l’acquirente al pagamento di € 101.625,00. La Corte d’Appello confermava la decisione, e l’acquirente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1440 c.c. e 115 c.p.c., la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, sollecitava in realtà un completo riesame in fatto della vicenda negoziale. La giurisprudenza di legittimità richiamata (tra cui Cass. 25/3/2025 n. 7871 e Cass. 5/2/2019 n. 3340) è costante nel ritenere che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta sia esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisca alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La Corte ha poi specificamente affrontato la distinzione tra dolo determinante e dolo incidente, chiarendo che l’accertamento dell’una o dell’altra ipotesi costituisce valutazione di merito. Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano escluso che l’affidamento del venditore nei familiari meritasse la tutela per il dolo causam dans, ma avevano accertato che lo stesso affidamento era stato carpito in relazione all’ammontare del corrispettivo, essendo il venditore stato indotto a credere che l’importo versato corrispondesse al valore effettivo della nuda proprietà. Tale ricostruzione risulta rispettosa del principio secondo cui il dolus incidens sussiste in caso di raggiro solo sulla quantificazione del prezzo, potendo dare luogo alla riparazione dei danni (come da Cass. 1/7/2024 n. 17988).
Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, come riduzione del sindacato al “minimo costituzionale”. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva svolto un argomentare concreto e puntuale, evidenziando le ragioni per cui, pur escludendo espliciti comportamenti maliziosi riferiti alla determinazione del consenso, ravvisava un’incidenza della complessiva condotta sulle condizioni di stipulazione.
Il terzo motivo, infine, denunciava la violazione dell’art. 1337 c.c., riproponendo le stesse doglianze della prima censura. Anche in questo caso la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché si sostanziava nella richiesta di un riesame in fatto senza individuare alcuna violazione della norma evocata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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