Improcedibile il ricorso senza copia autentica e relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 10178 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata insieme alla relata di notificazione della medesima, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La relata è l’unico documento idoneo a dimostrare la data della notificazione e, dunque, la tempestività dell’impugnazione, non essendo sufficiente la sola copia autentica del provvedimento. L’omesso deposito impedisce la verifica del rispetto del termine breve, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente declaratoria di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio. Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge è inammissibile quando il ricorrente non identifichi la motivazione oggetto di critica e non si confronti con la ratio decidendi della sentenza gravata.
Il Fatto
Un utente domestico di energia elettrica proponeva domanda di accertamento negativo del credito, poi convertita in ripetizione di indebito dopo aver pagato, contestando una fattura di oltre tredicimila euro emessa a seguito di ricalcolo dei consumi. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, rilevando che la ricostruzione dei consumi era suffragata dalla documentazione del distributore e che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata tardivamente.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 15.9.2022, rigettava l’impugnazione. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e l’erronea applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ. in tema di eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale una questione di procedibilità del ricorso, oggetto di verifica d’ufficio in ordine alla tempestività dell’impugnazione. Il ricorrente aveva asserito nel ricorso che la sentenza era stata notificata a mezzo P.E.C. il 21.10.2022, ma all’adunanza risultava depositata soltanto la copia autentica della sentenza, priva della relata di notificazione. Manca, dunque, l’adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
La Corte ricorre alla prova di resistenza: calcolando il decorso del termine breve dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15.9.2022, il ricorso notificato il 16.12.2022 risulta tardivo, essendo il termine scaduto il 14.11.2022. Di qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in conformità al consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
Quanto al primo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità sotto molteplici profili. Il ricorrente non indica la motivazione oggetto di critica, delegando alla Corte l’individuazione del passaggio da censurare. Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto che si assumono in contrasto con le norme regolatrici. Il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi, fondata sulla circostanza che l’intervento tecnico era stato richiesto per un principio di incendio e non per un’anomalia nella registrazione dei dati di misura.
La Corte osserva, inoltre, che il ricorrente omette di riprodurre gli atti processuali su cui poggia la censura, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. La doglianza, anzi, corrobora la tesi della Corte d’appello, secondo cui nel periodo successivo alla sostituzione del contatore i consumi ricalcolati risultavano in linea con quelli registrati.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La censura investe un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti; tuttavia il ricorrente non documenta il momento della costituzione delle controparti e non riproduce il tenore delle difese, limitandosi a un mero riferimento, così violando il principio di specificità. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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