L’opposto può proporre domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, se manifestazione reattiva allo ius variandi dell’opponente (Cass. civ. Sez. 3 n. 18606 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, attore in senso sostanziale, può proporre una domanda alternativa a quella introdotta in via monitoria non solo nella comparsa di costituzione e risposta, ma anche successivamente, sino alla prima udienza o nella memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora la stessa costituisca una manifestazione reattiva di difesa allo ius variandi esercitato dall’opponente dopo l’atto di opposizione. La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., connessa per incompatibilità a quella di adempimento contrattuale, è ammissibile se proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. L’indennizzo ex art. 2041 c.c., per prestazioni professionali rese in favore della pubblica amministrazione senza valido contratto scritto, costituisce credito di valore: va liquidato secondo i valori monetari correnti al momento della pronuncia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento dell’arricchimento, ovvero dal completo espletamento della prestazione. Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., gli interessi sono dovuti al saggio previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche alle obbligazioni non contrattuali.
Il Fatto
Un Comune proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’erede di un professionista per il pagamento di competenze professionali maturate tra il 1982 e il 1988. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ma condannava comunque il Comune al pagamento della somma, in parte a titolo contrattuale e in parte ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello, adita dal Comune, rigettava la domanda contrattuale ma, in accoglimento della domanda di arricchimento riproposta dall’appellata, confermava la condanna al pagamento dell’indennizzo, escludendo però rivalutazione e interessi dalla data del depauperamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso principale del Comune, che lamentava la tardività della domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall’opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e non con la comparsa di costituzione. Richiamato il proprio precedente, la Corte chiarisce che esso non rende la comparsa di risposta una condizione di ritualità della domanda nuova. Il giudizio di opposizione, non avendo contenuto impugnatorio, recupera la cognizione piena e si modula come un ordinario giudizio di primo grado, sicché le memorie ex art. 183 c.p.c. conservano la loro funzione di precisazione o modificazione delle domande. In particolare, le Sezioni Unite n. 26727 del 2024 hanno precisato che, se l’opponente esercita lo ius variandi dopo l’atto di opposizione, l’opposto può proporre domande reattive sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte accoglie la censura relativa al mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi. Il potere equitativo di quantificazione dell’indennizzo, riconosciuto al giudice di merito dalle Sezioni Unite, opera solo quando non sia possibile determinarne il preciso ammontare e non può giustificare l’esclusione delle somme accessorie. Nella specie, essendosi formato il giudicato interno sull’ammontare dell’indennizzo, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare i principi regolatori dell’azione, primo fra tutti la natura di credito di valore dell’indennizzo, liquidato con riferimento ai valori monetari al momento della pronuncia e produttivo di interessi dal momento dell’arricchimento.
La Corte accoglie infine la censura relativa alla decorrenza e al tasso degli interessi. L’art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni non contrattuali, ivi incluse quelle restitutorie. La decorrenza degli interessi va pertanto fissata dal momento del depauperamento e non dalla domanda giudiziale, mentre dal solo momento della proposizione della domanda il saggio è quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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