Inammissibile il ricorso su 393-bis e attenuanti se oppositivo (Cass. pen. Sez. VII n. 34389 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce censure di merito già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e apprezzamenti di merito sorretti da logico apparato argomentativo è inammissibile, restando sottratto al sindacato di legittimità. La causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., invocata anche in forma putativa in relazione al reato di cui all’art. 336 cod. pen., non è configurabile quando non sia enucleabile alcun atto arbitrario o illegittimo riferibile agli agenti. In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con disattesa degli altri. Il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. è incensurabile quando i presupposti escludenti un’unica iniziale programmazione criminosa siano congruamente esposti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 27.03.2025 in relazione al reato di cui all’art. 336 cod. pen., per condotte aggressive tenute nei confronti di agenti della polizia penitenziaria. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., quantomeno in forma putativa, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione del vincolo della continuazione.

La questione giunge davanti alla Corte suprema perché il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione del fatto e delle valutazioni di merito già compiute dal giudice dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le censure formulate sono proposte per ragioni non consentite. Esse riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, sicché restano sottratte al sindacato di legittimità.

Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., invocata quantomeno in forma putativa con riguardo al contestato reato di cui all’art. 336 cod. pen., le deduzioni difensive sollecitano anzitutto una differente ricostruzione in fatto delle finalità delle condotte aggressive. Tali finalità sono state invece apprezzate sulla base di elementi probatori chiari e coerenti, senza che risulti enucleabile alcun atto arbitrario o illegittimo riferibile agli agenti della polizia penitenziaria che interagirono con il ricorrente.

Sul riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte richiama il proprio orientamento: il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. II n. 23903 del 2020; Sez. III n. 1913 del 2018). Nella specie, a fronte di deduzioni del tutto generiche su un preteso contegno conciliante tenuto dopo il reato, la Corte di appello non ha ravvisato significativi elementi di segno positivo, in relazione a una condotta prevaricatrice risultata non episodica, ma persistente.

Infine, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., i presupposti escludenti un’unica, iniziale programmazione criminosa sono stati congruamente esposti nella sentenza impugnata. I rilievi difensivi hanno al riguardo mero tenore oppositivo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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