Inammissibile il ricorso che sollecita la rivalutazione delle prove orali (Cass. pen. Sez. I n. 27969 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili. Non è censurabile, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito sui contrasti testimoniali e sulla scelta tra versioni divergenti. La qualificazione del fatto come tentato omicidio piuttosto che come lesioni va desunta dall’atteggiamento psicologico dell’agente e dalla potenzialità dell’azione lesiva, ricavabili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma e dalle modalità dell’atto. L’aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione. La decisione sulla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Cuneo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per i delitti di tentato omicidio e calunnia, commessi nel luglio 2022 in danno della persona offesa, a quattro anni e dieci mesi di reclusione, con le conseguenti statuizioni in punto di pene accessorie e rifusione delle spese in favore della parte civile.
Le convergenti sentenze di merito hanno fondato la responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle riprese di alcune telecamere di sorveglianza, sulle deposizioni delle persone informate sui fatti e sulla natura delle lesioni riportate. Il tentato omicidio è stato ritenuto aggravato dai futili motivi, individuati in un mero pretesto. Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è complessivamente infondato. Il primo motivo è inammissibile perché totalmente rivalutativo. La Corte ribadisce che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e la scelta tra versioni divergenti, spettando al giudice di merito il vaglio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, secondo gli orientamenti richiamati (Sez. 6 n. 5465 del 2020, Sez. 2 n. 4218 del 2026).
Quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza di appello ha valorizzato il numero e l’entità delle lesioni, la sede corporea attinta e le conseguenze, nonché la minaccia di morte ribadita in presenza dei militari. L’ubriachezza è stata giudicata irrilevante ai fini del dolo e della capacità di intendere e di volere, salvo il caso di ubriachezza cronica, in applicazione del principio per cui la colpevolezza dell’ubriaco va valutata secondo i normali criteri dell’elemento psicologico (Sez. 6 n. 31749 del 2015).
È infondato il secondo motivo. La ricostruzione della Corte territoriale poggia sulle dichiarazioni di entrambi i protagonisti, che hanno ricondotto la lite a un banale litigio pregresso. La persona offesa, nella qualità di teste, non necessita di riscontri (Sez. Un. n. 41461 del 2012). L’aggravante sussiste quando la determinazione criminosa sia indotta da uno stimolo di tale levità e sproporzione da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione.
Il rigetto del secondo motivo travolge il quarto, relativo alla provocazione: l’aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante (Sez. 1 n. 13740 del 2020). Il terzo motivo è inammissibile per perplessità e genericità, essendo decisiva la possibilità di allontanarsi dal luogo della lite. Il quinto è versato in fatto. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena per il delitto più grave è stata determinata nel minimo edittale e l’aumento per la continuazione ridotto. Infine, la decisione sulla provvisionale non è impugnabile, trattandosi di statuizione discrezionale e delibativa (Sez. 2 n. 44859 del 2019). Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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