Inammissibile il ricorso sui motivi rinunciati col concordato sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 34392 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ovvero al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e quelle attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. A tale esito osta la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza recependo il concordato sulla pena concluso tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della decisione, censurando l’entità e la congruità della pena applicata.
Il ricorso giunge così davanti alla Suprema Corte, chiamata a verificare se le questioni prospettate siano compatibili con la scelta consensuale del rito e con il contenuto dell’accordo raggiunto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che le questioni sollevate attengono proprio all’entità e congruità della pena, determinata in misura non illegale. Esse rientrano tra quelle alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione del raggiunto accordo, con effetti preclusivi del giudizio di legittimità.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa all’esito del concordato sulla pena ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ovvero al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
La Corte precisa il confine dell’illegalità: la pena è illegale quando non rientra nei limiti edittali ovvero è diversa da quella prevista dalla legge. A sostegno richiama Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018.
La ratio è duplice: la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva impediscono di rimettere in discussione ciò che è stato oggetto di accordo. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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