Inammissibile il ricorso divenuto privo di interesse per sopravvenuta usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 5975 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando, per effetto di una distinta pronuncia confermata in sede di legittimità, il controricorrente sia divenuto proprietario del bene controverso per usucapione. In applicazione del principio nemini res sua servit, l’eventuale caducazione del titolo costitutivo di una servitù non recherebbe alla parte alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile, poiché la titolarità del diritto di proprietà le consentirebbe di esercitare le medesime prerogative. L’interesse ad agire richiede la prospettazione di un esito non conseguibile senza l’intervento del giudice e non meramente accademico o ipotetico.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte davanti al Tribunale di Milano chiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità dell’atto notarile con cui le parti avevano costituito, a favore della convenuta, una servitù di uso esclusivo e perpetuo del lastrico di copertura di un immobile di sua proprietà. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando nullo il contratto e condannando la convenuta al rilascio del bene e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, aveva riformato la decisione rigettando la domanda.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dalla controricorrente. All’udienza è stata chiamata anche una distinta impugnazione, relativa alla sentenza della Corte milanese che aveva riconosciuto in favore della controricorrente l’acquisto della piena proprietà del lastrico per usucapione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi introducevano il tema della configurabilità di una servitù di uso perpetuo ed esclusivo e del suo effetto di svuotamento del diritto di proprietà. Il loro esame risultava preliminare rispetto agli altri, anche perché la stessa Corte d’Appello aveva qualificato il diritto reale minore come a contenuto atipico.
La Corte ha però rilevato che l’esame del ricorso era condizionato da una questione logicamente antecedente. Pendeva, davanti allo stesso collegio, il ricorso relativo alla sentenza con cui la Corte di Milano aveva confermato l’acquisto della piena proprietà del lastrico per usucapione in favore della controricorrente.
Il rigetto di quella distinta impugnazione ha reso definitiva la statuizione di acquisto del diritto di proprietà. Su questa premessa opera il principio nemini res sua servit: l’eventuale dichiarazione di nullità della clausola costitutiva della servitù non avrebbe precluso alla controricorrente di esercitare, come proprietaria del bene, le medesime prerogative già attribuitele dalla convenzione.
Ne discende che lo scrutinio dei motivi proposti dalla società è divenuto irrilevante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in applicazione del principio secondo cui l’interesse ad agire esige la prospettazione di un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Il processo non può essere utilizzato per la soluzione in via accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
La Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e ha dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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