Successioni: ultrattività del mandato e conflitto di interessi dopo il decesso (Cass. civ. Sez. II n. 8641 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in cui l’evento morte della parte non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi dell’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e in quelle successive di quiescenza o di riattivazione per impugnazione, in applicazione del principio di ultrattività del mandato (Sezioni Unite n. 15295 del 2015). La situazione di conflitto di interessi, attuale o anche solo potenziale, non è riferibile all’astratta eventualità, ma va valutata in stretta correlazione con il concreto rapporto tra le parti i cui interessi siano suscettibili di contrapposizione. La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della ragione di contrasto e dell’interesse a un risultato utile senza l’intervento del giudice, non potendosi ravvisare quando il contrasto permanga tra l’attore e un altro convenuto.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio la madre e la sorella per sentire dichiarare la nullità di quattro testamenti, olografi e pubblici, redatti dal defunto padre, deducendo la violazione dell’art. 735, primo comma, cod. civ., e chiedeva il conferimento alla massa di canoni di locazione e di beni non ricompresi nei testamenti. In via subordinata domandava dichiararsi l’annullabilità dei testamenti e il ripristino della comunione ereditaria.

Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo sia la nullità della procura per mancata dichiarazione del decesso di una convenuta, sia il conflitto di interessi tra le parti assistite dal medesimo difensore, e ritenendo insussistente la lesione della quota di legittima. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di autosufficienza, osservando che esso soddisfa i requisiti dell’art. 370 cod. proc. civ. e che l’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., pur applicabile, non impone motivi speculari, essendo sufficiente una minima confutazione del ricorso.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il difensore che non dichiari il decesso della propria assistita continua a rappresentarla in forza del principio di ultrattività del mandato, salvo che l’evento sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi dell’art. 300 cod. proc. civ.. La Corte esclude altresì il conflitto di interessi, poiché nel giudizio si controverte dell’eredità paterna e la situazione di conflitto, anche potenziale, deve correlarsi al concreto rapporto tra le parti.

Infondati sono anche i motivi sulla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere: essa presuppone il venir meno della ragione di contrasto, mentre il contrasto permaneva per le domande svolte verso la sorella. Quanto alla sospensione necessaria, la Corte riconosce che tra il giudizio di usucapione e quello di divisione del medesimo bene intercede un nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico, ma rileva che la causa pregiudicante pendeva in appello. Pertanto, ai sensi di Sezioni Unite n. 10027 del 2012, la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo finché la causa pregiudicante penda in primo grado; una volta definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice può conformarsi, attendere il passaggio in giudicato o decidere in senso difforme.

Inammissibili sono i motivi sulla pretesa lesione della quota di riserva: la Corte d’appello ha accertato l’assenza di preterizione e la conformità delle conclusioni del CTU, e le censure si risolvono in generiche critiche alla valutazione delle risultanze istruttorie. Il giudice di merito che condivida le conclusioni del consulente non deve esporre specificamente le ragioni del proprio convincimento. Infondati sono infine i motivi sull’omessa pronuncia: la domanda di annullamento non era stata riproposta con specifico motivo d’appello, e quanto al fucile e all’auto la Corte ha optato per la condanna al pagamento del controvalore della quota.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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