Usucapione, irrilevante il titolo del possesso ai fini delle preclusioni (Cass. civ. Sez. II n. 14744 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Ne consegue che la deduzione del diverso titolo del possesso, compresa la continuazione con il possesso del dante causa ai sensi dell’art. 1146 cod. civ., non integra una domanda nuova preclusa, ma attiene ai soli fini della prova. Il giudice di merito, pertanto, non viola il divieto di ius novorum accogliendo l’usucapione fondata su tale titolo, né è tenuto a dimostrare la formale accettazione dell’eredità da parte di chi agisce in giudizio, poiché la stessa domanda manifesta la volontà di accettare. La rinuncia tacita all’usucapione è configurabile soltanto in presenza di un’incompatibilità assoluta tra il comportamento del possessore e la volontà di avvalersi dell’acquisto.

Il Fatto

Un soggetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria la titolare di un terreno, chiedendone l’accertamento dell’usucapione. La convenuta contestava la domanda e proponeva domande riconvenzionali di risarcimento del danno e di responsabilità aggravata, respinte insieme all’azione principale dal giudice di prime cure.

Proposto appello dall’attore, la Corte d’Appello di Reggio Calabria accoglieva il gravame e dichiarava intervenuta l’usucapione, associando al possesso dell’appellante quello del proprio genitore, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1146 e 460 cod. civ. Avverso tale sentenza la convenuta proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la tardività dell’allegazione, in comparспapa conclusionale, del possesso del dante causa e la conseguente violazione del contraddittorio. La Corte lo ritiene infondato, richiamando il principio per cui la proprietà è un diritto autodeterminato: il titolo del possesso non specifica la domanda, ma ne costituisce solo prova. Il richiamo a Cass. Sez. II n. 5307 del 2025 e a Cass. Sez. II n. 23565 del 2019 conferma che non viola il divieto di ius novorum la deduzione dell’usucapione fondata su titolo diverso da quello originariamente indicato.

La Corte osserva inoltre che l’accoglimento si è basato su fatti già accertati in primo grado, senza alcuna violazione delle preclusioni. La continuazione del possesso con quello del padre, iniziata sin dal 1960, risulta dalle concordi dichiarazioni testimoniali. L’applicazione dell’art. 1146 cod. civ. si sottrae quindi a censura.

Il secondo motivo lamentava il difetto di prova della qualità di erede del dante causa. La Corte lo respinge, affermando che chi ha un titolo legale alla successione non deve dimostrare l’accettazione dell’eredità quando proponga domande che di per sé manifestano la volontà di accettare. Su chi contesta la qualità di erede grava l’onere di eccepire la mancata accettazione. Richiama Cass. Sez. II n. 390 del 2025.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, censuravano l’omesso esame dell’abbandono del fondo e delle trattative di acquisto, indice di difetto di animus possidendi. La Corte li dichiara in parte inammissibili, perché il vizio di motivazione rileva solo nelle ipotesi di motivazione apparente o contraddittoria, secondo Cass. Sez. un. n. 8053 del 2014. Nel merito, il semplice abbandono materiale non prova la dismissione del possesso, salvo univoco animus derelinquendi. Quanto alle trattative, esse non integrano rinuncia tacita all’usucapione, che richiede incompatibilità assoluta tra comportamento e volontà di avvalersi dell’acquisto, come affermato da Cass. Sez. II n. 17321 del 2015. Il quinto e il sesto motivo sono dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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