Ricorso inammissibile se censura l’accertamento di fatto del CTU (Cass. civ. Sez. I n. 27808 del 18.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata abbia assolto tale onere. In quest’ultimo caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La censura che contesti la ricostruzione del saldo operata dal consulente tecnico d’ufficio e recepita dal giudice di merito è estranea al novero delle doglianze spendibili con il ricorso per cassazione. La condanna ex art. 96 cod. proc. civ. consegue alla definizione del giudizio conforme alla proposta di definizione.

Il Fatto

Una banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, respingendo il suo appello, aveva confermato la condanna alla restituzione, in favore di alcuni eredi di un correntista, di una somma superiore a euro 398.000, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito.

La domanda originaria si fondava sulla nullità delle clausole relative alla fissazione del tasso passivo ultralegale e della commissione di massimo scoperto, sull’anatocismo della capitalizzazione trimestrale e sull’esercizio scorretto dello ius variandi. Il giudice di prime cure aveva accolto in parte l’eccezione di prescrizione per un primo conto e i relativi conti accessori, rigettandola per un conto successivo. La banca ricorre con due motivi; gli eredi resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 132 cod. proc. civ., sostenendo che il ricalcolo del saldo finale era stato operato pur a fronte della mancata produzione degli estratti conto intermedi e che una ricostruzione parziale era stata posta a fondamento di una statuizione condannatoria.

La Corte condivide l’analisi della proposta di definizione, che ha ritenuto inammissibile il mezzo. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere: in tal caso vi è solo un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile esclusivamente per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che egli, nel valutare le prove proposte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, a opera del d.l. n. 83/2012, ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorso non denuncia il ribaltamento del riparto degli oneri probatori, né l’adozione della decisione su prove introdotte d’ufficio, mentre la doglianza di carenza motivazionale è spiegata contro l’evidenza. Si tratta di una censura diretta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito.

Il secondo motivo, relativo al computo delle competenze dei conti anticipi nel riconteggio, è del pari inammissibile: esso mira a rimettere in discussione un accertamento del consulente tecnico d’ufficio motivatamente recepito, censura estranea alle doglianze spendibili ex art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e, per la definizione conforme alla proposta, alla sanzione ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *