Giudizio di rinvio, precluse le questioni coperte da giudicato implicito (Cass. civ. Sez. II n. 3239 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, quale procedimento chiuso preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è inibito alle parti ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove, e operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Neppure le questioni rilevabili d’ufficio che la Corte di cassazione non abbia considerato possono essere dedotte o esaminate dal giudice del rinvio, perché il loro riesame porrebbe nel nulla o limiterebbe gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intende soddisfare, la scelta spetta al creditore ex art. 1195 cod. civ., mentre i criteri legali dell’art. 1193, secondo comma, cod. civ. hanno carattere suppletivo e sussidiario, con onere probatorio a carico del creditore che invochi una diversa imputazione. Integra colpa grave ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. il ricorso che sostenga tesi manifestamente smentite da atti dei quali la parte aveva contezza.
Il Fatto
Una società aveva agito ex art. 2041 cod. civ. nei confronti di un ateneo per prestazioni rese dopo la cessazione dell’efficacia di un contratto di appalto, relative a un periodo compreso tra il 1987 e il 1989. Il Tribunale di Roma aveva rigettato quella domanda e, in via riconvenzionale, aveva accolto l’azione di ripetizione di indebito proposta dall’Università, condannando la società alla restituzione di una somma con interessi legali.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, aveva respinto la domanda riconvenzionale compensando le spese. Su ricorso dell’ateneo, la Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di appello, ritenendo fondata la censura sull’art. 183 cod. proc. civ. in ordine alla tardività dell’eccezione di prescrizione. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’ateneo con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investivano il difetto di legittimazione dell’ateneo rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, sul presupposto della sostituzione processuale operata dalla normativa che aveva soppresso l’azienda universitaria e istituito l’omonima azienda policlinico. La Corte li ha dichiarati inammissibili, richiamando la regola per cui il giudizio di rinvio è procedimento chiuso, nel quale non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, ma operano le preclusioni del giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Le questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla Suprema Corte non possono essere riesaminate, perché il riesame limiterebbe gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con la sua intangibilità. La Corte ha richiamato in proposito Sez. II n. 24357 del 2023, Sez. VI-V n. 7656 del 2011 e Sez. III n. 403 del 2017.
Il collegio ha poi rilevato che il tema era già stato oggetto di specifica eccezione nel ricorso incidentale avverso la prima sentenza d’appello poi cassata, e che la sentenza di cassazione con rinvio lo aveva esplicitamente rigettato, sul rilievo che la costituzione in ente pubblico dell’azienda policlinico non aveva disposto alcuna successione a carattere universale, con la conseguenza che i rapporti potevano legittimamente riferirsi all’Università, della quale il policlinico costituiva parte integrante. La ricorrente ha quindi riproposto questioni coperte da giudicato implicito, omettendo di riportare la parte della pronuncia che le aveva respinte.
Il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per contraddittorietà della motivazione, e il quarto la violazione dell’art. 1193 cod. civ. in ordine all’imputazione del pagamento. La Corte li ha dichiarati infondati, richiamando il principio per cui, in presenza di più rapporti obbligatori, il creditore può imputare il pagamento a debiti determinati ex art. 1195 cod. civ., mentre i criteri dell’art. 1193 cod. civ. operano in via suppletiva, con onere probatorio a carico del creditore (Sez. III n. 31837 del 2022). Nel caso concreto la domanda di ripetizione aveva ad oggetto la duplicazione di un pagamento con causale determinata, e la transazione richiamata era successiva e non provava alcuna diversa imputazione.
Il ricorso è stato rigettato. Alla rifusione delle spese la Corte ha aggiunto, pronunciandola d’ufficio, la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ritenendo che la ricorrente avesse sostenuto tesi manifestamente smentite da atti di cui aveva contezza, integrando così una condotta quantomeno gravemente colposa.
Nota della Redazione
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