Danni da fauna selvatica: prova del danno e ragione più liquida (Cass. civ. Sez. III n. 26055 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio della ragione più liquida può giustificare il rigetto della domanda quando l’insufficienza della prova del danno costituisce questione di merito decisiva e assorbente di ogni altra. In tale ipotesi diventa irrilevante l’individuazione del criterio di imputazione della responsabilità, poiché la prova del danno è in ogni caso necessaria. La valutazione delle prove, se sostenuta da motivazione adeguata e non meramente apparente, non è censurabile in sede di legittimità. È escluso il travisamento delle prove quando non si deduce una svista sul fatto probatorio in sé, ma si contesta il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un automobilista ha chiesto alla Regione il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito alla collisione con un animale selvatico, avvenuta su una strada provinciale. La domanda è stata accolta dal giudice di pace; il tribunale, in riforma della decisione, l’ha rigettata per difetto di prova del danno. Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2052 cod. civ., sulla nullità della sentenza per errore di percezione e sull’omesso esame di un fatto decisivo. La Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che censura la ritenuta insufficienza della prova del danno. Il giudice di appello aveva rigettato la domanda assumendo, come ragione più liquida, la mancanza di dimostrazione delle conseguenze dannose e della loro derivazione dal sinistro, non essendo sufficienti i preventivi di spesa prodotti. La Corte ritiene che il criterio della ragione più liquida non sia stato erroneamente applicato: la mancanza di prova del danno è questione di merito decisiva e assorbente, ciò che ne giustifica l’impiego. La questione, del resto, non risulta specificamente posta dalla parte ricorrente.
Da ciò deriva l’irrilevanza delle censure sull’inquadramento giuridico della fattispecie nell’ambito dell’art. 2052 cod. civ. ovvero dell’art. 2043 cod. civ.. Poiché la causa è stata decisa per difetto di prova del danno, il criterio di imputazione in astratto applicabile non assume concreto rilievo, essendo comunque necessaria la dimostrazione del pregiudizio.
Le censure relative alla violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità, secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui le Sezioni Unite n. 16598 del 2016, Sezioni Unite n. 1785 del 2018 e Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Nel merito, la decisione impugnata è sorretta da motivazione adeguata, non apparente né contraddittoria: il ricorrente chiede in sostanza una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondata è la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché la prova del danno va fornita dal danneggiato quale fatto costitutivo del suo diritto.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte esclude il travisamento delle prove: non è dedotta una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma si contesta il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, peraltro al di fuori dei presupposti dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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