Ricorso inammissibile se conclusioni del P.G. inviate via PEC (Cass. pen. Sez. I n. 3779 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento camerale d’appello disciplinato dal comma 2 dell’art. 2 d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non sussiste alcuna violazione di legge, anche processuale, quando le conclusioni del Procuratore generale risultino inviate tempestivamente alla PEC del difensore. L’inerzia difensiva o l’assenza del domicilio fisico dell’imputato non incidono sulla ritualità del rito cartolare. È manifestamente infondata la doglianza sulla misura della pena quando il giudice di merito ha già concesso le attenuanti generiche ritenendole prevalenti sulla recidiva e ha contenuto la sanzione nel minimo edittale: la valutazione di bilanciamento rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con prescrizione dell’obbligo di presentazione per la firma presso un Commissariato di P.S. Con la sentenza indicata, la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna inflitta dal Tribunale per la violazione delle prescrizioni, consistita nella mancata presentazione in una data determinata, con contestazione di recidiva reiterata e specifica.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione con un unico motivo. Deduceva la violazione di legge, anche processuale, per il mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale in vista dell’udienza cartolare d’appello, nonché l’eccessività della pena, alla luce dell’assenza di fissa dimora, dell’involontarietà delle violazioni e della successiva revoca della misura di prevenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato gli atti processuali, accessibili in ragione della natura processuale del primo vizio dedotto, richiamando sul punto un proprio precedente (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018). Dall’esame è emerso che le conclusioni del Procuratore generale erano state inviate tempestivamente alla PEC del difensore, con conseguente insussistenza della dedotta violazione di legge.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha rilevato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e valutate come prevalenti sulla contestata recidiva, con la conseguenza che la pena risultava già contenuta nel minimo. Anche tale doglianza è stata quindi ritenuta insussistente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha così confermato che, nel rito cartolare, la regolarità della trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale via PEC esclude la violazione del contraddittorio, e che il bilanciamento degli istituti di cui agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. resta riservato al giudice di merito.
Nota della Redazione
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