Responsabilità del curatore fallimentare per tardiva liquidazione dei beni deperibili (Cass. civ. Sez. I n. 12540 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare risponde verso la massa dei creditori del danno cagionato dalla tardiva liquidazione di beni soggetti a rapido deterioramento o deperimento. Il giudice di merito può quantificare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., una volta accertata la condotta antidoverosa e la sussistenza del pregiudizio, tenendo conto del valore originario dei beni, della sua approssimativa stima e del prezzo di realizzo. Il potere di liquidazione equitativa rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede istanza di parte. Esso non può surrogare il mancato accertamento della responsabilità, ma presuppone solo una difficoltà relativa nella prova dell’ammontare preciso del danno. Non è consentita una pronuncia di non liquet quando l’esistenza della condotta generatrice di danno ingiusto sia già definitivamente accertata.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla gestione di un fallimento. Il curatore, revocato in esito alla mancata approvazione del rendiconto, era stato convenuto dal Fallimento per il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva inventariazione e vendita di un compendio mobiliare di rapido deterioramento, oggetto di sequestro conservativo e stimato dall’Ufficiale Giudiziario in lire 30.000.000.
Il Tribunale aveva condannato il curatore al pagamento di € 9.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento. La Corte d’Appello di Napoli aveva respinto il gravame del curatore. Questi ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la motivazione in punto di determinazione del danno, contestando la qualificazione dei beni come deteriorabili, la valutazione approssimativa dell’Ufficiale Giudiziario e l’assenza di prova sulla possibilità di vendere nel 1996. La Corte lo ha dichiarato inammissibile. I giudici di merito, in conformità con gli accertamenti del Tribunale, hanno formulato il giudizio di deteriorabilità sulla base della tipologia, funzione e composizione dei beni e sul dato obiettivo del crollo di valore da lire 30 milioni a circa un milione e quattrocentomila.
La Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che tale censura è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha inoltre escluso l’inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la violazione dell’art. 115 rileva solo se il giudice fondi la decisione su prove disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, mentre quella dell’art. 116 è ammessa solo se il giudice disattenda una specifica regola di valutazione, non se eserciti male il proprio prudente apprezzamento.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053/2014 sul «minimo costituzionale» della motivazione, escludendo le gravi anomalie argomentative denunciate. Ha poi affermato che le doglianze, sotto la parvenza di censure in iure, si risolvono in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo al nesso di causalità e all’omessa pronuncia su un motivo di appello, è stato dichiarato inammissibile per incongruenza con le ragioni della decisione: la Corte distrettuale aveva chiarito che la richiesta del giudice delegato lasciava trasparire la volontà di procedere alla vendita, richiesta rimasta inevasa dal curatore.
Il terzo motivo contestava il ricorso alla liquidazione equitativa senza i presupposti di impossibilità o difficoltà di quantificazione. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del potere di cui all’art. 115 c.p.c. e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con l’unico limite di non surrogare il mancato accertamento della responsabilità o della esistenza del danno (Cass. 20990/2011 e 13515/2022). Il ricorso è stato rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.