Ricorso per cassazione inammissibile se non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 11692 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri una sentenza d’appello deve confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal giudice di secondo grado, non potendosi limitare a riproporre le tesi già disattese. Quando il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non sia remissorio ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., la pronuncia d’appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado, che non occorre eliminare dal mondo giuridico. Ne consegue che i profili di invalidità non ritualmente contestati restano coperti dal giudicato e che l’apprezzamento in fatto sull’avvenuta commissione dell’infrazione, attestato in un verbale assistito da fidefacienza, può essere superato solo mediante querela di falso.
Il Fatto
Un automobilista proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale con cui gli si intimava il pagamento di una somma per violazioni al codice della strada. Il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione; il gravame veniva respinto dal Tribunale di Roma, che rilevava l’assenza di vizi propri della cartella, la regolare notificazione del verbale di accertamento e il difetto di querela di falso quanto alla sussistenza dell’infrazione.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, articolati su asserite omissioni di pronuncia, vizi di motivazione, difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione ed errori di diritto nella valutazione del merito. Gli intimati non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità, talora connotata da assoluta mancanza di comprensibilità. Il primo mezzo denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della sentenza del Giudice di pace. La Corte osserva che, quand’anche la motivazione fosse mancante, si tratterebbe di vizio non remissorio ex art. 354 cod. proc. civ., come riconosciuto dallo stesso ricorrente: la sentenza d’appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado.
Il secondo motivo, relativo alla notificazione del verbale di accertamento, non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha accertato la ritualità della procedura eseguita col rito degli irreperibili. Quanto ai profili di invalidità connessi alla qualità di operatore postale privato, il ricorrente non precisa se fossero stati sollevati sin dall’atto introduttivo. La motivazione, inoltre, rispetta il minimo costituzionale, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Il terzo motivo è infondato: accertata la regolare notificazione del verbale, la questione è coperta dal giudicato, e nessun onere di allegazione dell’atto alla cartella può configurarsi, essendo lo stesso conosciuto dal destinatario. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, poiché il Tribunale ha espressamente riconosciuto la legittimazione passiva dell’agente della riscossione, condannando il ricorrente alle spese.
Il quinto motivo censura l’apprezzamento in fatto sulla commissione dell’infrazione, questione coperta dall’inoppugnabilità del verbale e dalla sua fidefacienza. Per superare tali risultanze sarebbe stata necessaria la querela di falso, correttamente ritenuta necessaria dal Tribunale e non proposta. Ne segue il rigetto del ricorso, con applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quanto al contributo unificato.
Nota della Redazione
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