Termine per la mediazione delegata non perentorio e improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 4133 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 per l’avvio della mediazione delegata ha natura ordinatoria, perché non qualificato come perentorio dal legislatore. La condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si sia concluso senza accordo entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Il mancato rispetto del termine assegnato non giustifica, di per sé, la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Fatto

Il titolare di un credito a titolo di penale contrattuale, derivante dal recesso da un contratto di spandimento di fanghi di depurazione agricola, azionava un decreto ingiuntivo; gli eredi del contraente deceduto proponevano opposizione. Il Tribunale dichiarava l’opposizione improcedibile, avendo accertato che l’istanza di avvio della mediazione delegata era stata depositata oltre il termine di quindici giorni assegnato con ordinanza, senza che fosse stata chiesta una proroga d’ufficio, e rigettava la richiesta di rimessione in termini.

La Corte d’appello, investita del gravame principale dagli opponenti e di quello incidentale dall’ingiungente, accoglieva l’impugnazione principale, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva l’appello incidentale, ritenendo il termine ordinatorio, ai sensi dell’art. 152 cod. proc. civ., e la condizione di procedibilità soddisfatta per essere il primo incontro di mediazione intervenuto prima dell’udienza di rinvio. Il creditore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; gli eredi resistevano e spiegavano ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della natura del termine per l’avvio della mediazione delegata. Il Collegio richiama e ribadisce la pronuncia n. 40035 del 14/12/2021, che ha negato carattere perentorio al termine di quindici giorni e ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 quando, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, si sia tenuto il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza accordo.

Il percorso argomentativo si fonda sul tenore letterale dell’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo: il legislatore collega dunque l’improcedibilità non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, ma al solo evento dell’esperimento del procedimento. La lettura trova conforto nell’art. 152, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo il termine qualificato come perentorio, ed è coerente con la necessità che il giudice fissi l’udienza tenendo conto della durata massima della mediazione.

La Corte valorizza inoltre la ratio della mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della migliore composizione possibile della lite, e il principio della ragionevole durata del processo, poiché la verifica all’udienza ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell’intervallo temporale sottratto al computo dei termini di durata ragionevole. I primi due motivi del ricorso principale sono pertanto dichiarati infondati.

Quanto al terzo motivo, relativo all’interpretazione dell’istanza di revoca dell’avvio della mediazione, la Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi ulteriore e autonoma, e l’impugnazione di una decisione basata su più ragioni deve attingerle tutte, giacché il venir meno di una sola di esse, non censurata, rende l’impugnazione priva di interesse pratico. Il quarto motivo è respinto, perché le censure alla CTU non sono idonee a confutare l’accertamento sulla mancanza di danno. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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