Ricorso inammissibile per difetto di specificità nella opposizione a precetto (Cass. civ. Sez. III n. 14154 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione del giudice di merito sull’identità dell’oggetto tra procedimento cautelare e giudizio di merito deve trascrivere, in parte essenziale, gli atti e i documenti richiamati, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, così da consentire alla Corte di legittimità la piena conoscenza del fatto processuale. In difetto, la doglianza viola il principio di specificità dei motivi, declinato alla stregua dei canoni dell’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., e il motivo è inammissibile. La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo contemplata dall’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. ha contenuto e finalità di inibitoria dell’esecuzione minacciata con il precetto opposto e anticipa l’effetto finale dell’azione di cognizione cui accede, cioè la declaratoria di inesistenza del diritto di agire in executivis. L’accertamento della responsabilità processuale aggravata, se adeguatamente motivato, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia trae origine da un precetto notificato per il pagamento di una somma fondata su un titolo esecutivo formatosi davanti al Tribunale di Avellino. Il condominio opponeva ricorso ai sensi degli artt. 615 e 669-ter cod. proc. civ., ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza del 7 marzo 2016.
La ricorrente chiedeva poi dichiararsi l’inefficacia di quel provvedimento per mancata introduzione del giudizio di merito entro sessanta giorni. Il Tribunale rigettava l’istanza, condannando l’istante alle spese e ai danni per responsabilità processuale aggravata. La Corte d’Appello di Napoli confermava il rigetto, rilevando che l’opposizione era stata notificata entro il termine e che giudizio cautelare e giudizio di merito avevano lo stesso oggetto. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 669-bis cod. proc. civ., sostenendo la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza cautelare e contestando sia la modalità di notificazione dell’atto di opposizione, avvenuta al procuratore costituito, sia l’identità dell’oggetto dei due giudizi. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte richiama i criteri di sinteticità e chiarezza elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale per la redazione del ricorso e ribadisce che essi si realizzano con la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti richiamati, per la parte di interesse, senza necessità di integrale riproduzione. Ricorda in proposito che la funzione nomofilattica della Corte esige un’illustrazione adeguata del contenuto degli atti. Nella specie, il ricorso riproduceva solo le conclusioni della citazione in opposizione, senza descrivere gli elementi conformativi della domanda né il contenuto del ricorso cautelare ante causam, precludendo alla Corte la conoscenza del fatto processuale.
Divenuta definitiva l’affermazione della tempestiva instaurazione del giudizio di merito, resta assorbito l’esame del secondo motivo, sulla natura conservativa o anticipatoria del provvedimento di sospensione. La Corte osserva, per mero dovere nomofilattico, che la tesi della ricorrente non è conforme a diritto, ribadendo in continuità con la giurisprudenza di legittimità citata che la sospensione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. ha carattere anticipatorio dell’accertamento finale.
Il terzo motivo, rivolto alla condanna per responsabilità processuale aggravata, è inammissibile perché censura una statuizione contenuta nell’ordinanza già oggetto di appello e non nella sentenza impugnata, oltre che per la formulazione generica. Il quarto motivo è in parte infondato, poiché l’ordinanza cautelare correttamente regola le spese ai sensi dell’art. 669-octies, settimo comma, cod. proc. civ., e in parte inammissibile, per la genericità della doglianza sull’entità della liquidazione.
Le richieste di condanna ex artt. 94 e 96 cod. proc. civ. avanzate dal controricorrente sono disattese, non ravvisandosi un contegno contrario alla normale prudenza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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