Conflitto di interessi anche solo potenziale giustifica il licenziamento del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14155 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa del dirigente, la sussistenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, in ragione dell’elevatissimo grado di fiducia e di affidamento nell’esattezza e correttezza dei futuri adempimenti richiesto per la permanenza del rapporto dirigenziale, è sufficiente a integrare la giusta causa, a prescindere dalla prova di un danno effettivo e da qualsiasi sospetto di connivenza. Sul piano processuale, la contestazione disciplinare ha la funzione di indicare il fatto addebitato al fine di consentire la difesa del lavoratore e non ha per oggetto le relative prove, essendo sufficiente che il datore indichi la fonte della propria conoscenza, senza che il lavoratore possa vantare un diritto alla previa visione delle fonti documentali poste a fondamento della contestazione. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito e l’apprezzamento della gravità delle condotte contestate sono riservati al giudice di merito.

Il Fatto

Un dirigente, assunto nel 2008 con applicazione del CCNL per i dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con contratto poi ceduto a una filiale italiana di una società estera, veniva cautelarmente sospeso dal servizio nel gennaio 2021 e poi licenziato per giusta causa nel febbraio 2021.

Gli era stato addebitato di avere operato in conflitto di interessi mentre trattava, per ragioni aziendali, un’operazione di finanziamento da dieci milioni di euro, nella sua veste di amministratore di altra società e intrattenendo un coevo rapporto commerciale con un terzo per la vendita di un’opera d’arte di rilevante valore. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano rigettavano le domande del dirigente, che ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo procedurale, rigettando il primo motivo. L’istruttoria interna condotta dal datore prima della contestazione non era stata omessa dalla Corte territoriale, che le aveva attribuito il suo proprio rilievo, di natura prettamente probatoria. La revoca del ricorrente da incarichi societari, disposta prima del licenziamento, riguardava rapporti giuridici diversi da quello di lavoro subordinato e non incideva sulla legittimità del procedimento disciplinare.

Con il secondo motivo, il dirigente lamentava di non avere potuto prendere visione, prima dell’audizione, delle dichiarazioni poste a fondamento della contestazione. La Corte richiama il principio per cui la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato e non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore. È sufficiente che questi indichi la fonte della sua conoscenza (Cass. ord. n. 3820/2022; Cass. n. 22236/2007). Nel caso concreto, i risultati dell’istruttoria interna erano stati richiamati nella contestazione, sicché il lavoratore ne era stato messo a conoscenza prima dell’audizione.

Sul merito, la Corte dichiara infondato il terzo motivo: la valutazione di sufficienza di un conflitto di interessi anche solo potenziale a giustificare il licenziamento del dirigente è conforme a diritto, in considerazione dell’elevatissimo grado di fiducia richiesto per la permanenza del rapporto dirigenziale. La censura che sollecitava un diverso apprezzamento della situazione fattuale è inammissibile, essendo riservata al giudice di merito.

Quanto al quarto motivo, relativo alla proporzionalità ex art. 2106 c.c., la Corte ribadisce che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo nei limiti della motivazione mancante o viziata da argomenti inconciliabili o incomprensibili, ovvero da omesso esame di un fatto decisivo (Cass. n. 107/2024).

Infine, il quinto motivo, sul diritto al preavviso, è rigettato: l’apprezzamento della gravità delle condotte contestate è riservato al giudice di merito, sindacabile solo se manifestamente contrario a specifiche previsioni tipizzate dalla contrattazione collettiva, ipotesi insussistente nella specie. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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