Inammissibile ricorso contro diniego rinnovo di delibera non impugnata (TAR Lombardia n. 1417 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo di un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico che si limiti a dare esecuzione a una precedente deliberazione della Giunta, validamente adottata e non impugnata, costituisce atto vincolato a mero contenuto notiziario, privo di autonoma portata lesiva. La posizione del titolare dell’autorizzazione è incisa direttamente dalla deliberazione che dispone di non rilasciare proroghe; pertanto il ricorso proposto avverso le sole note attuative è inammissibile per carenza di interesse, non potendo l’Amministrazione, stante la perdurante efficacia della delibera presupposta, adottare un provvedimento di segno diverso.
Il Fatto
Il Comune aveva rilasciato alla società ricorrente, nel dicembre 2018, tre autorizzazioni per l’installazione sul suolo pubblico di due transenne parapedonali e di un impianto pubblicitario, con validità triennale. A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha modificato l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 introducendo il canone patrimoniale di concessione, la Giunta comunale adottava una deliberazione con cui disponeva di non rilasciare proroghe alle autorizzazioni in questione e di rimuovere gli impianti alla scadenza.
La società chiedeva la proroga delle concessioni; il Comune, richiamando la delibera e la nota informativa già inviata, comunicava l’impossibilità di procedere al rinnovo e intimava la rimozione degli impianti entro trenta giorni. La società impugnava le note di diniego e l’atto confermativo, senza però avere a suo tempo gravato la deliberazione presupposta. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata per plurime e concorrenti ragioni. La deliberazione della Giunta aveva disposto, nelle more del riordino della disciplina degli impianti pubblicitari, di non rilasciare proroghe alle autorizzazioni per la posa di impianti che occupino suolo pubblico e di non rilasciare ulteriori titoli abilitativi.
Tale deliberazione era stata comunicata anche alla ricorrente. Il suo contenuto dispositivo incide direttamente sulla posizione giuridica dei titolari di autorizzazioni, quale era la società all’epoca della sua adozione. Essa non è stata impugnata né tempestivamente né in occasione del giudizio.
Le note gravate costituiscono atti attuativi della delibera e sono vincolate dal suo contenuto dispositivo, valido e produttivo di effetti. Non recano alcuna ulteriore valutazione né un autonomo contenuto volitivo, oltre al richiamo di quanto già deliberato in senso ostativo al rilascio di proroghe, rinnovi o nuove autorizzazioni.
Esse non sono l’esito di un procedimento e di un’istruttoria appositamente condotti, ma hanno mero contenuto notiziario di una precedente determinazione della Giunta, dalla quale gli uffici non possono discostarsi. Ne consegue che la ricorrente non ha un interesse giuridicamente rilevante all’annullamento delle note.
Stante la validità ed efficacia della delibera, non contestata in questa sede, l’Amministrazione non potrebbe che comunicare un identico esito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Nota della Redazione
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