Regolarizzazione della copia informatica del titolo e prova della notificazione nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2615/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la copia informatica, anche per immagine, del titolo giudiziale da eseguire — o di altro atto processuale o documento formato su supporto analogico — deve essere munita dell’asseverazione di conformità resa da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), secondo le Linee guida. La copia priva di tale attestazione non equivale all’originale ed è suscettibile di regolarizzazione, da disporre dal giudice con assegnazione di un termine perentorio. La parte ricorrente in ottemperanza è, inoltre, tenuta a documentare la data in cui l’Amministrazione ha ricevuto la notificazione del titolo da eseguire, quale presupposto per le verifiche correlate all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso la Sentenza del Tribunale di Milano n. 554/2025, pubblicata il 06.02.2025, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, il Collegio rilevava due profili di incompletezza della documentazione versata in atti. In primo luogo, la copia informatica del titolo da ottemperare risultava depositata senza la prescritta asseverazione di conformità. In secondo luogo, la ricorrente aveva prodotto la relata di notificazione del titolo all’Amministrazione, ma senza documentare la data in cui quest’ultima aveva ricevuto la notificazione stessa.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., secondo cui il difensore che depositi telematicamente la copia informatica di un atto processuale, di un provvedimento del giudice o di un documento analogico detenuto in originale o in copia conforme deve attestare la conformità della copia mediante l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, CAD. Tale disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 217/2017, attribuisce alle copie per immagine su supporto informatico la stessa efficacia probatoria degli originali, ma solo se la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Nel caso di specie, la copia del titolo da ottemperare è priva di asseverazione. Il Collegio ritiene pertanto necessario disporre la regolarizzazione del titolo, ordinando al difensore della parte ricorrente di provvedere all’incombente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Con riferimento al secondo profilo, il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha documentato la data di ricezione della notificazione del titolo da parte dell’Amministrazione. Tale dato è ritenuto necessario ai fini della completezza dell’istruttoria e delle verifiche correlate all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, disposizione che presuppone la conoscenza del momento in cui l’obbligo di conformazione è sorto in capo all’Amministrazione. Anche per tale incombente viene assegnato il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il Collegio, infine, rinvia il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 9 ottobre 2026, fissata per la verifica dell’avvenuto adempimento degli incombenti istruttori disposti.
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Nota della Redazione
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