Giudizio di ottemperanza sospeso durante il riequilibrio finanziario dell’ente locale (TAR Abruzzo n. 466 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, la deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende le procedure esecutive nei confronti dell’ente locale fino all’approvazione o al diniego del piano di riequilibrio da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La sospensione temporanea integra una condizione di improponibilità del giudizio per l’ottemperanza, pacificamente ricompreso tra le procedure esecutive, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nel periodo di sospensione. La norma non distingue in base all’oggetto dell’esecuzione, ma la sua ratio impone di verificare se l’obbligo di facere imposto dal giudicato possa essere adempiuto senza immediato esborso di somme di denaro: ove l’adempimento richieda il contestuale impiego di risorse finanziarie, l’azione di ottemperanza non può essere proposta.
Il Fatto
Con ricorso notificato il 6 maggio 2025 e depositato il 12 maggio 2025, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale di Teramo del 20 marzo 2019, con cui il Comune di Atri era stato condannato ad eseguire le opere necessarie a eliminare un fenomeno infiltrativo, indicate in risposta a un quesito dell’elaborato peritale depositato l’8 aprile 2017. L’ordinanza era stata munita di formula esecutiva il 16 luglio 2019 e notificata all’ente, senza essere appellata nei termini.
I ricorrenti hanno dedotto l’inesatta esecuzione del giudicato limitatamente al capo relativo alla realizzazione delle opere e hanno domandato l’ordine di adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Comune di Atri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando la deliberazione consiliare con cui aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare dell’ente. L’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che sono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente locale nel periodo compreso tra la deliberazione consiliare di ricorso alla procedura e la data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio.
Tale sospensione temporanea costituisce una condizione di improponibilità del giudizio per l’ottemperanza, espressamente ricondotto tra le procedure esecutive, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto durante il periodo di sospensione, come affermato da Consiglio di Stato, sezione V, n. 3809 del 2023.
La norma non distingue le procedure esecutive in base al loro oggetto, sicché il giudizio di ottemperanza va sospeso anche quando abbia ad oggetto l’attuazione di sentenze o atti processuali equiparati che impongono obblighi di facere. Il Collegio ha però valorizzato la ratio della disposizione, volta a consentire l’ordinata attuazione del piano di rientro finanziario.
Da qui la distinzione tra obblighi di facere adempiibili senza immediato esborso di somme — richiamando TAR Campania, sezione II, n. 4673 del 2024 e sezione VII, n. 5184 del 2023 — e obblighi il cui adempimento richiede il contestuale impiego di risorse finanziarie, la cui esecuzione rischierebbe di compromettere il piano di rientro.
Nel caso concreto, l’obbligo di facere discendente dal giudicato ha ad oggetto la realizzazione di lavori di rifacimento della pavimentazione di un piazzale, implicanti necessariamente l’esborso di somme in favore dell’appaltatore con cui l’ente aveva già sottoscritto il relativo contratto. Il ricorso è stato notificato successivamente alla deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio, non ancora definita con l’approvazione o il diniego del piano da parte della sezione regionale di controllo. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito e della non imputabilità delle ragioni finanziarie ai ricorrenti.
Nota della Redazione
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