Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura dell’atto di nomina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28940 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. In tema di interpretazione del contratto, dell’atto unilaterale e del provvedimento amministrativo, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, e non fattuali, per le quali deve essere ravvisata la violazione. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, già incaricato di una posizione organizzativa di responsabile di area tecnico-manutentiva, impugna la revoca anticipata dell’incarico, assumendo che essa sia dipesa unicamente dalla sospensione cautelare disposta nei suoi confronti e non da una valida causa prevista dal contratto. Il lavoratore sostiene che, in difetto delle condizioni contrattuali, l’incarico sarebbe proseguito fino alla scadenza del mandato del nuovo sindaco.
La Corte territoriale, in sede di appello, ha invece interpretato il decreto commissariale di nomina del 5.3.2004 nel senso che la protrazione dell’incarico dopo la cessazione del mandato del Commissario sia avvenuta in regime di prorogatio di diritto, fino alla nomina del nuovo responsabile di area tecnica. Il lavoratore ricorre per cassazione, contestando l’esegesi dell’atto e la qualificazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
Il motivo centrale del ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la censura denuncia solo formalmente la violazione dei canoni ermeneutici, senza argomentare in modo effettivo. Essa è interamente incentrata su una diversa interpretazione dell’atto di conferimento dell’incarico e sollecita, in realtà, un giudizio di merito attraverso una lettura alternativa del decreto commissariale di nomina.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito. Si cita, per tutte, Cass. S.U. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017. La trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è operazione non consentita.
Con specifico riferimento all’interpretazione del contratto, dell’atto unilaterale e del provvedimento amministrativo, la Corte precisa che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure: occorre precisare le ragioni giuridiche, e non fattuali, per le quali va ravvisata la violazione. Le censure non possono quindi risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata. Sul punto il Collegio richiama Cass. nn. 946 e 995 del 2021 e Cass. n. 28319 del 2017.
L’inammissibilità del terzo motivo assorbe la quarta censura, con la quale il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 8, del CCNL Comparto Enti Locali del 22.1.2004, per non essere stata riconosciuta la restitutio in integrum anche in relazione all’indennità di posizione organizzativa e all’indennità di risultato. Il ricorso è quindi rigettato nel suo complesso, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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