Restituzione somme solo al netto delle ritenute fiscali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2691 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione degli importi al lordo delle ritenute fiscali, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Il venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito della riforma ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che riconosce il diritto al rimborso in via principale a chi ha eseguito il versamento anche nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo. Il medesimo principio trova applicazione nel rapporto previdenziale pubblico, sicché l’ente previdenziale sostituto d’imposta non può ripetere importi al lordo, potendo chiedere al fisco la restituzione di quanto versato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo aveva respinto l’appello proposto dall’INPS, confermando la decisione di primo grado che aveva condannato il lavoratore a restituire la somma erogatagli dall’Istituto in esecuzione di una sentenza del Tribunale, poi riformata in senso sfavorevole al lavoratore, al netto delle ritenute fiscali.
La Corte territoriale si era uniformata ai precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 13530 del 2019; n. 23093 del 2014; n. 1464 del 2012), ritenendo il principio applicabile a qualunque soggetto che sia sostituto d’imposta. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il lavoratore non ha svolto difese. Un’ordinanza interlocutoria ha rimesso gli atti a questa Sezione Lavoro.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 336 e 389 cod. proc. civ. Sosteneva che la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata o cassata sarebbe disciplinata da tali norme, in rapporto di specialità rispetto al rimedio generale dell’art. 2033 cod. civ., e che i principi della giurisprudenza di legittimità non potrebbero applicarsi al rapporto previdenziale pubblico, perché ciò porrebbe a carico dell’amministrazione i costi del ripristino patrimoniale, con violazione degli artt. 81 e 97 Cost.
La Corte ha giudicato il motivo privo di pregio. Ha richiamato i numerosi precedenti che affermano il principio della ripetibilità del solo netto percepito, ricondotto all’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che attribuisce il diritto al rimborso fiscale in via principale a chi ha eseguito il versamento anche in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo tributario.
Il Collegio ha ritenuto che non vi siano ostacoli per l’applicazione del principio alla materia previdenziale. La Corte ha ricordato di averne già fatto applicazione, con riguardo al regresso dell’INAIL, nella Sez. L, ordinanza n. 26654 del 15.09.2023, secondo cui l’azione di regresso incontra il limite del risarcimento dei danni patrimoniali commisurati al reddito netto, cioè a quanto sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore.
L’applicazione del medesimo principio all’INPS non crea problemi peculiari e realizza un equo contemperamento tra le opposte esigenze: il lavoratore restituisce solo ciò che ha effettivamente avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato. Irrilevante è la circostanza dei conguagli periodici tra ente ed erario per anno d’imposta, riguardando essa le modalità di regolazione delle partite e restando estranea all’ammontare dei crediti dell’ente previdenziale.
Ne è derivato il rigetto del ricorso, con raddoppio del contributo unificato se dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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