Contestazione disciplinare nel pubblico impiego: rileva l’adozione, non la ricezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23167 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni previsto per la contestazione disciplinare dall’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, rileva esclusivamente l’adozione dell’atto di contestazione da parte dell’amministrazione datrice, restando irrilevante la data di ricezione dello stesso da parte del dipendente. La comunicazione al lavoratore è estranea al potere dell’amministrazione di adottare l’atto entro il termine e si colloca al di fuori della fase subprocedimentale che culmina nella contestazione degli addebiti. Ne consegue che la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare non può essere dichiarata per il solo fatto che la contestazione sia pervenuta al dipendente dopo la scadenza del termine.

Il Fatto

Un dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate impugnava due sanzioni disciplinari irrogate in successione: una multa di importo pari a euro 500,00, per incongruenze nelle timbrature in ingresso e in uscita dall’ufficio, e una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro mesi, disposta in relazione ai toni usati nello esprimere per iscritto alla Direzione Generale il proprio disappunto per le vessazioni subite.

Il Tribunale di Enna prima e la Corte d’Appello di Caltanissetta poi accoglievano la domanda del dipendente, dichiarando illegittime le sanzioni e condannando l’amministrazione al pagamento della retribuzione non percepita e al risarcimento dei danni. La Corte territoriale riteneva insussistente il primo addebito e, quanto al secondo, intervenuta la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare, sul presupposto che la contestazione, in quanto atto recettizio, dovesse pervenire al dipendente entro il termine di quaranta giorni. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001. Secondo l’amministrazione ricorrente, ai fini del rispetto del termine è sufficiente l’adozione della contestazione entro la scadenza, restando irrilevante la ricezione della medesima da parte del dipendente in data successiva.

La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 16900/2016 e, da ultimo, Cass. n. 1164/2024). Il momento in cui la contestazione è effettuata coincide con il momento in cui l’amministrazione datrice esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida nell’atto di contestazione.

La comunicazione al lavoratore, nel dettato della legge, resta estranea al potere dell’amministrazione di adottare l’atto entro il termine previsto ed è collocata al di fuori della fase subprocedimentale che culmina nella contestazione degli addebiti. La struttura della norma, dunque, non configura la contestazione come atto recettizio ai fini del rispetto del termine decadenziale.

Di conseguenza l’ordinanza accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi al principio secondo cui la tempestività della contestazione si misura sull’adozione, non sulla ricezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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