Inammissibile il ricorso che chiede una diversa interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 3351 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere invocato per sollecitare una diversa interpretazione del contratto, poiché il risultato ermeneutico appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito. La censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono rette da un principio di gerarchia: i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio un’altra società per ottenere la fissazione di un termine per l’adempimento di un contratto transattivo, che regolava il ripianamento di una esposizione debitoria della convenuta nei confronti di una banca. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto la domanda. La pronuncia è stata riformata in sede di gravame: la Corte di appello di Napoli ha fissato il termine richiesto.
Contro la sentenza di appello la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione delle norme in materia di condizione e di interpretazione del contratto. La controricorrente ha resistito con controricorso e sono state depositate memorie.
La Motivazione della Corte
La controversia verte sulla presenza o meno, nel contratto transattivo, di una condizione sospensiva idonea a escludere l’obbligazione di pagamento, condizione rappresentata dalla vendita a terzi degli immobili sui quali la ricorrente aveva prestato garanzia ipotecaria in favore della banca. La Corte di appello, in senso opposto rispetto al Tribunale, ha ritenuto che la previsione riguardante le cessioni non fosse formulata in maniera ipotetica o condizionata, essendo data per presupposta la cessione futura degli appartamenti, e ha escluso la plausibilità di una condizione sospensiva.
La Cassazione rileva, anzitutto, che la censura relativa alla violazione degli artt. 1353 ss. c.c. non risulta adeguatamente sviluppata nel ricorso e che la società istante non chiarisce quali siano le norme in materia di condizione cui raccordare l’error iuris. L’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa.
Nel merito, l’unica effettiva doglianza concerne l’interpretazione del negozio, incentrata sugli artt. 1362 e 1371 c.c.. La Corte territoriale, però, ha orientato il processo ermeneutico valorizzando, oltre al senso letterale delle parole, proprio l’intenzione dei contraenti, spiegando perché non fosse plausibile l’apposizione della condizione sospensiva. Inoltre, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono rette da un principio di gerarchia: i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., poiché la determinazione oggettiva del significato non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduce a un utile risultato o esclude da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.
La censura è dunque sostanzialmente volta a sollecitare, sulla base delle risultanze di causa, una opzione interpretativa diversa da quella adottata nella sentenza impugnata: ciò è reso evidente dal richiamo alla documentazione prodotta. Ma il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, e il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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