Onere della prova del credito in riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 18273 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposto che, a fronte dell’opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale dell’opponente, rivesta la posizione sostanziale di attore, è gravato dell’onere di provare il diritto fatto valere con la riconvenzionale. La parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, anche in via riconvenzionale, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la ratio decidendi, miri a provocare un diverso apprezzamento degli elementi di prova. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, e 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi l’osservanza del termine di cui all’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società e i suoi garanti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una società di gestione di crediti, per il pagamento del saldo negativo di due conti correnti. Gli opponenti formulavano domanda riconvenzionale di condanna della creditrice al pagamento di una somma, a titolo di credito fondato sul ricalcolo di una pluralità di rapporti bancari. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società creditrice al pagamento di una somma in favore degli attori. In parziale accoglimento dell’appello, la Corte d’Appello rideterminava il credito della banca e condannava gli appellati al pagamento di un importo minore. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società correntista, cui resisteva la banca con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo del ricorso principale, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’Appello posto a carico della società correntista l’onere di provare la corretta formazione dei saldi dei conti correnti. Il motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, salvo il caso di reconventio reconventionis, proponibile solo nella domanda di risposta. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la parte correntista fosse gravata dall’onere di provare il diritto fatto valere con la domanda riconvenzionale, non avendo la ricorrente colto tale ratio decidendi.
Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto diretto a ottenere un diverso apprezzamento degli elementi di prova in ordine ai criteri contabili di ricalcolo del credito. Il terzo motivo, relativo al regime delle spese, è stato ritenuto inammissibile per non esprimere un’effettiva critica, essendo la questione della soccombenza correlata all’esame del merito.
Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha esaminato il ricorso incidentale. In applicazione dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., lo ha dichiarato inefficace, in quanto tardivamente proposto oltre il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., essendo la sentenza impugnata stata depositata in data antecedente. La Corte ha precisato che l’inefficacia consegue alla sola inammissibilità del ricorso principale, senza che rilevi l’osservanza del termine di cui all’art. 371 cod. proc. civ.
In ordine alle spese, la soccombenza è stata riferita alla sola parte ricorrente in via principale, poiché la declaratoria di inammissibilità non comporta l’esame del ricorso incidentale e l’instaurazione del giudizio è addebitabile al solo ricorrente principale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale