Ricorso inammissibile se non trascrive gli atti a sostegno dell’error in procedendo (Cass. civ. Sez. II n. 30435 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente non riporti nel corpo del ricorso, in modo essenziale, gli atti e i riferimenti idonei a individuare il vizio processuale nei suoi termini esatti. Il potere di diretto esame degli atti, riconosciuto al giudice di legittimità in presenza di un vizio del procedimento, presuppone il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non potendo la Corte supplire alle lacune della parte con autonome verifiche. La censura deve inoltre confrontarsi con la sostanza della pretesa avversaria, come risultante dall’intero complesso degli atti e dalla condotta processuale, non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 970/2018, dichiara risolto per inadempimento del promissario acquirente il contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati di un immobile, con condanna al rilascio del bene, e respinge la domanda risarcitoria della promittente venditrice, ritenuta fondata su allegazioni generiche.
La Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma, riconosce alla promittente venditrice il risarcimento, liquidato in via equitativa in euro 50.800,00, sul presupposto che il danno sia in re ipsa e che il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Il promissario acquirente ricorre in cassazione denunciando la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di seconde cure valorizzato allegazioni nuove e inammissibili.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo articolato attorno alla pretesa confusione tra assenza di prova del danno e assenza di allegazione del fatto produttivo dello stesso. Il ricorrente sostiene che la promittente venditrice si fosse limitata in primo grado a una generica richiesta risarcitoria, deducendo solo in appello la mancata disponibilità dell’immobile, con violazione del divieto di ius novorum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si è limitato a trascrivere le sole conclusioni rassegnate in primo grado, senza riportare il contenuto espositivo dell’atto introduttivo avversario. Sarebbe stato suo onere dimostrare che alla richiesta risarcitoria non aveva fatto seguito alcuna allegazione dei relativi fatti costitutivi.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui il contenuto della domanda non si individua solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma dalla sostanza della pretesa desumibile dall’intero complesso dell’atto, senza formule sacramentali, rilevando anche la condotta processuale e le precisazioni intervenute in corso di causa (tra le altre, Cass. Sez. 2 n. 18653 del 16.09.2004; Cass. Sez. 3 n. 15802 del 28.07.2005; Cass. Sez. L. n. 17991 del 09.07.2018).
Anche in presenza di un error in procedendo, il principio di autosufficienza impone alla parte di riportare gli elementi atti a individuare il vizio nei suoi termini esatti, per consentire alla Corte il controllo senza generali verifiche degli atti (cfr. Cass. Sez. 5 n. 19410 del 30.09.2015; Cass. Sez. 6-1 n. 23834 del 25.09.2019). Nella specie, la pronuncia d’appello risulta resa su un fatto storico ritualmente allegato sin dal primo grado, essendo incontroverso che la promittente venditrice avesse dedotto la consegna del bene contestualmente alla stipula del preliminare.
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, mediante trascrizione essenziale degli atti, che la perdita della disponibilità dell’immobile non costituiva tematica già acquisita al giudizio, ma era stata prospettata solo in appello. In mancanza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, disponendone il pagamento in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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