Inammissibile il ricorso che muove da presupposto di fatto diverso dalla sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 30437 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che muove da un presupposto di fatto non corrispondente al vero è inammissibile, perché non si confronta con la decisione impugnata e con la sua effettiva motivazione. Non è censurabile, per motivazione apparente o contraddittoria, la sentenza che abbia tratto il dato delle giornate lavorative da una valutazione di congruità delle opposte allegazioni, ponendosi nella mediana tra il numero indicato dall’Ufficio e quello affermato dal contribuente. La censura che attribuisca al giudice di appello un’affermazione non contenuta nella sentenza impugnata introduce un motivo estraneo alla decisione e non ne consente il controllo di legittimità. Il giudice di legittimità, una volta rilevata la non corrispondenza tra il motivo e la sentenza, non esamina nel merito il ricalcolo prospettato dalla parte.
Il Fatto
Il contribuente, esercente l’attività di tassista, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha recuperato a imposizione, ai fini IRPEF e IRAP per l’anno 2008, un maggior reddito e maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo di circa il 24% il maggior reddito accertato.
Il contribuente ha proposto appello. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, ritenendola ispirata, sul piano della logica, del buon senso e dell’equità. Contro tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’assenza di motivazione, in quanto illogica e contraddittoria. L’Ufficio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza di appello, pur avendo individuato i giorni lavorativi in 190 e le ore lavorate in 7 al giorno, avrebbe poi attribuito un reddito corrispondente a 13,5 ore di lavoro al giorno, in contraddizione con quella premessa. Il reddito effettivo sarebbe stato, secondo la prospettazione della parte, di importo inferiore, calcolato su 190 giornate. Apodittica sarebbe stata, inoltre, la riduzione del reddito nella sola misura del 24%.
La Corte rileva che il motivo muove da un presupposto di fatto non corrispondente al vero. Dalla lettura della sentenza gravata emerge, al contrario, che il giudice di appello ha indicato in 261 il numero delle giornate lavorative, fissandolo nella mediana tra il numero indicato dall’Ufficio (334) e quello affermato dal ricorrente (190). La censura consiste nel ricalcolo del reddito sulla base di 190 giorni, senza considerare che tale ultimo numero era stato ritenuto incongruo dalla stessa Commissione regionale.
Il ricorrente attribuisce, poi, alla Commissione regionale un’altra affermazione, circa le ore di lavoro espletate (7 in luogo di 10, pari alla media dei tassisti milanesi), che non si rinviene nella decisione impugnata. Il motivo, quindi, non si confronta con la decisione della Commissione regionale, che ha confermato la sentenza dei giudici di prossimità in relazione all’individuazione dei giorni di lavoro (261) e al conseguente calcolo delle ore di lavoro e del reddito percepito.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Nota della Redazione
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