Accertamento analitico-induttivo: sufficienza dell’indizio unico grave e preciso (Cass. civ. Sez. V n. 16943 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi, il presupposto per procedere con tale metodo è la complessiva inattendibilità della contabilità, valutabile alla stregua di criteri di ragionevolezza anche quando le scritture siano formalmente corrette. A differenza dell’accertamento induttivo puro, l’incompletezza o falsità dei dati contabili non consente di prescindere dalle scritture, poiché l’Ufficio può solo completarne le lacune avvalendosi di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., che non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un unico indizio grave e preciso. In tale ipotesi l’onere della prova si sposta sul contribuente. La natura di stampa di fogli elettronici non esclude il valore indiziario dei tabulati della piattaforma di vendita, non contestati nella genuinità. Integra omessa pronuncia solo la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, non la mancanza di specifica argomentazione su un’eccezione incompatibile con l’iter decisorio.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo al 2008, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L’accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 muoveva da una verifica fiscale e da un PVC, fondandosi su tabulati della piattaforma Ebay da cui risultavano operazioni commerciali per euro 501.969,64 a fronte di un dichiarato di euro 238.223,00.

La CTP aveva escluso che i tabulati costituissero presunzioni gravi e precise, non attestando il buon esito delle transazioni e rappresentando l’unico elemento indiziario. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva invece valorizzato il valore presuntivo dei tabulati e il comportamento processuale del contribuente, che non aveva indicato le operazioni rimaste inadempiute. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi – omessa pronuncia sull’eccezione di ius novorum e omesso esame di fatto decisivo – sono esaminati congiuntamente e dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia non si configura per la sola mancanza di un’espressa statuizione, ma richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il giudice non ha l’onere di decidere tutte le eccezioni, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata, come affermato da Cass. n. 2151 del 2021 e Cass. n. 12131 del 2023.

Nel merito, la questione è inconferente rispetto alla ratio decidendi: la CTR non ha motivato sui feedback nei termini prospettati dal ricorrente, ma ha solo valutato il comportamento processuale del contribuente di fronte ai tabulati. Si tratta di un mero argomento, estraneo al divieto dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che riguarda solo le nuove eccezioni in senso stretto, non le mere difese e argomentazioni giuridiche (Cass. n. 15730 del 2020).

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte enuncia il principio cardine: il metodo analitico-induttivo presuppone la complessiva inattendibilità della contabilità, anche se formalmente corretta, valutabile secondo ragionevolezza (Cass. n. 22184 del 2020). A differenza dell’accertamento induttivo puro, l’Ufficio può solo completare le lacune delle scritture mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. n. 33604 del 2019; Cass. n. 27068 del 2006), che possono fondarsi anche su un elemento unico, preciso e grave, con spostamento dell’onere della prova sul contribuente (Cass. n. 30985 del 2021).

La sentenza della CTR è conforme a tali principi. I tabulati Ebay conservano valore presuntivo, non essendo contestata la loro genuinità ma solo la dubbia provenienza. Il fatto che per alcune annualità gli importi risultino inferiori alle fatture emesse non esclude in assoluto il carattere indiziario, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito. Dietro il paradigma della violazione di legge il ricorrente propone in realtà un diverso apprezzamento della quaestio facti, non censurabile in sede di legittimità (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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