Ricorso inammissibile se non espone chiaramente il fatto di causa (Cass. civ. Sez. III n. 15137 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. quando l’esposizione del fatto è assolutamente insufficiente, sia nell’individuazione della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia nella ricostruzione dello svolgimento processuale nei gradi di merito, sì da costringere la Corte a procedere d’iniziativa alla lettura degli atti del processo. Il requisito di contenuto-forma risponde all’esigenza di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa e non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. né con l’art. 6 CEDU, essendo funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e alla certezza del diritto. È altresì inammissibile il motivo che censuri la valutazione delle prove, risolvendosi in una contestazione del prudente apprezzamento riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino aveva rigettato il gravame contro la decisione del Tribunale di Torino. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa società per l’asserito inadempimento di cinque fatture, emesse in esecuzione di un contratto di appalto di servizio di assistenza notturna.
La ricorrente sosteneva di aver stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con altra società, comprensivo del trasferimento di crediti, debiti, dipendenti e attrezzature, tra cui il contratto di appalto. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, rilevando che la ricorrente non aveva fornito la prova della cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta; la Corte territoriale aveva confermato. Resiste con controricorso la struttura committente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria della controricorrente, rilevando che questa ha resistito con rituale controricorso, tempestivamente notificato come risulta dal fascicolo telematico.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per l’inosservanza del requisito dell’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. La Corte rileva una palese inidoneità dell’esposizione del fatto, insufficiente tanto nell’individuazione della vicenda sostanziale quanto nella ricostruzione dello svolgimento processuale nei due gradi di merito, per comprendere i quali non resterebbe che procedere d’iniziativa alla lettura degli atti. Il requisito non risponde a mero formalismo, ma all’esigenza di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali.
La Corte ribadisce che tale requisito non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. né con l’art. 6 CEDU, richiamando la giurisprudenza europea sulla piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità, funzionale al ruolo nomofilattico e alla certezza del diritto.
Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché i documenti contrattuali e processuali evocati non sono localizzati nel giudizio di legittimità né riprodotti. Nel merito, la Corte conferma la corretta applicazione dell’art. 2558 cod. civ., secondo cui l’affitto d’azienda comporta come effetto naturale il subingresso dell’affittuario nei contratti inerenti all’esercizio dell’azienda, salvo patto contrario, nella specie integrato da specifiche clausole contrattuali. La censura sulla mancata applicazione dell’art. 2559 cod. civ. è priva di pregio, riferendosi tale norma solo alla cessione e all’usufrutto di azienda.
Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni del primo. Il terzo motivo, che deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile: le critiche si risolvono in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. né in quello del n. 4. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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