Inammissibile il ricorso che non coglie la ratio decidendi sul giudicato interno (Cass. civ. Sez. III n. 20529 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non censuri la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sul mancato appello avverso un capo autonomo della decisione di primo grado, è inammissibile, essendosi formato il giudicato interno su quel punto. La censura che presupponga un accertamento di fatto non contenuto nella sentenza impugnata è, inoltre, priva di autosufficienza e non pertinente. In tema di ipoteca su immobili in costruzione, l’art. 2811 cod. civ. estende l’ipoteca regolarmente iscritta alle costruzioni edificate sull’immobile ipotecato, senza distinguere tra edifici già esistenti e quelli successivamente realizzati.
Il Fatto
Il ricorrente, prenotatario di un alloggio di cooperativa edilizia, aveva convenuto in giudizio la cooperativa, la banca mutuante e il comune, chiedendo il trasferimento coattivo della proprietà superficiaria dell’immobile, al prezzo convenuto e libero da ipoteche, oltre alla declaratoria di invalidità dell’iscrizione ipotecaria.
Il tribunale aveva rigettato la domanda principale di trasferimento e quella di nullità dell’ipoteca, accogliendo solo quella subordinata di restituzione e rimettendo in istruttoria la domanda risarcitoria. La Corte d’appello, sul gravame avverso la sentenza non definitiva, aveva confermato il rigetto, rilevando che la statuizione sul trasferimento non era stata impugnata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi dichiarati inammissibili. Il primo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la questione centrale dell’appello fosse proprio la contestazione dell’invalidità dell’ipoteca. La Corte ha però rilevato che la censura è frutto di assemblaggio, riproduce un intero testo di legittimità senza chiarezza espositiva e manca di autosufficienza, non riportando l’atto costitutivo di ipoteca.
Il profilo decisivo è un altro. La ratio decidendi della sentenza impugnata non riposa sulla mancata contestazione della validità dell’ipoteca, bensì sull’assenza di una esplicita impugnazione del capo di primo grado che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ. Non essendo stato trasferibile l’immobile libero da pesi secondo la domanda, e non censurato tale punto, si è formato il giudicato interno. Le contestazioni del ricorrente non colpiscono così il punto centrale della decisione.
Il secondo motivo, che prospettava la violazione degli artt. 2811, 2823 e 2826 cod. civ., è inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto è inidoneo a scalfire il punto centrale del giudicato. Inoltre fonda la propria tesi su un assunto di fatto — che il mutuo e l’iscrizione ipotecaria siano intervenuti quando non esisteva alcun principio di costruzione — non accertato nella sentenza impugnata né altrimenti precisato.
Nel merito la Corte ribadisce l’impianto della sentenza gravata: non è stata iscritta ipoteca sul terreno, ma sul diritto di superficie facente capo alla cooperativa, come consentito dall’art. 2816 cod. civ. Ne deriva che il tema dell’ipoteca su cosa futura non si pone, perché l’art. 2811 cod. civ. estende l’ipoteca regolarmente iscritta a tutte le costruzioni edificate sull’immobile ipotecato, comprese quelle successivamente aggiunte. Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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