Rinuncia al ricorso, estinzione del giudizio e spese a carico del rinunciante (Cass. civ. Sez. III n. 20527 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ove presenti i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., comporta l’estinzione del giudizio di legittimità. L’estinzione non esime la Corte dal provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.. In difetto di accettazione dei controricorrenti e in assenza di accordi tra le parti, le spese sono poste a carico della parte che ha dato corso al processo con la propria iniziativa, in applicazione della regola generale e non essendovi ragioni per disporne la compensazione.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari aveva dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa esperito contro la decisione di primo grado. Il giudice di prime cure aveva qualificato l’opposizione proposta dalla società avverso un decreto di trasferimento come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inappellabilità della decisione. Nel giudizio di legittimità resistevano, con controricorso, una banca e un altro soggetto.
La trattazione del ricorso era fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La banca depositava memoria, ribadendo le conclusioni già rassegnate. In pari data la ricorrente depositava atto di rinuncia all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. La rinuncia non è stata accettata dai controricorrenti.
Da tale rilievo deriva la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. La Corte sottolinea che l’estinzione non esime il giudice dal provvedere sulle spese del processo, come previsto dall’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
Quanto alla liquidazione, la Corte osserva che non sussistono ragioni per disporre la compensazione tra le parti. Trova applicazione la regola generale secondo cui le spese sono a carico della parte che rinuncia al processo da essa stessa introdotto con la propria iniziativa, ove non intervengano accordi con la controparte.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, condannando la società ricorrente a rifondere, a ciascuno dei controricorrenti, le spese del giudizio di legittimità. L’importo è liquidato, per ognuno, in € 1.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Nota della Redazione
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