Licenziamento collettivo, comparazione mansioni e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20532 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte al momento del licenziamento, ma anche del complessivo bagaglio di esperienze e conoscenze acquisito dal lavoratore nel corso del rapporto, mettendo a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni dei settori che sopravvivono. La fungibilità, pertanto, implica la ricostruzione della professionalità complessiva e non può essere esclusa con il solo riferimento ai compiti in concreto esercitati. Spetta al lavoratore l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni, ma le allegazioni non efficacemente contestate dalla datrice di lavoro si ritengono pacifiche, con conseguente non corretta applicazione dei criteri di scelta.

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa sociale integrata, avviava una procedura di licenziamento collettivo riguardante numerosi dipendenti, dopo aver perso l’appalto per il servizio di call center di una Regione. All’esito del primo incontro sindacale, la cooperativa comunicava l’intenzione di procedere ai licenziamenti nell’ambito della Regione e trasmetteva l’elenco dei possibili esuberi. Nel verbale di mancato accordo precisava che tutti i lavoratori addetti all’appalto dovevano ritenersi esuberi strutturali, insieme ad alcune unità di altri settori sovradimensionati.

Tra i dipendenti veniva intimato il licenziamento a un lavoratore addetto a piccola manutenzione e, presso una sede dismessa, anche ad attività di accoglienza. Il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento, rilevando che nella lettera di avvio della procedura non era stata indicata la limitazione del perimetro degli esuberi al personale della Regione e che la cooperativa aveva errato nella individuazione del lavoratore da licenziare. La Corte d’appello rigettava il reclamo della società, che proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava la violazione dell’art. 5 della legge n. 223/91 in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. e l’art. 41 Cost., sostenendo l’erronea estensione dell’ambito di comparazione e il mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere probatorio sulla fungibilità delle mansioni.

La Corte dichiara inammissibili le doglianze dirette a ottenere una nuova ricostruzione della vicenda di merito. Ribadisce il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove.

Quanto alla prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte osserva che la censura non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’eventuale deduzione di prove non dedotte dalle parti o disposte fuori dei limiti legali. Nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla fungibilità delle mansioni. Si verte, inoltre, in ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Nel merito, il motivo è infondato. I giudici di merito avevano accertato che il lavoratore aveva allegato lo svolgimento di mansioni altamente fungibili e che la società si era limitata a contestare tale equivalenza senza esplicitare le ragioni dell’esclusione, a fronte della pacifica riconducibilità delle mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la comparazione deve tener conto della capacità professionale degli addetti ai settori soppressi, confrontando tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni dei settori che sopravvivono.

Non vi è stata, dunque, alcuna violazione dell’onere della prova, ma solo un esame delle allegazioni non adeguatamente contrastate, da cui era emersa la fungibilità del bagaglio professionale del lavoratore con quello di altri dipendenti non licenziati. La mancata comparazione si era tradotta nella non corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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