Inammissibile il ricorso che censura nel merito la gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. III n. 7748 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, invece di denunciare un errore logico o una carenza della motivazione, censuri l’apprezzamento e la valutazione degli elementi indiziari sul piano del merito, ossia della loro portata dimostrativa. Tale valutazione non è consentita nel giudizio di legittimità, restando riservata al giudice del merito. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione che dia conto della persistenza delle stesse e dell’adeguatezza della sola custodia in carcere, in ragione della gravità delle condotte, del ruolo apicale e della proclività a delinquere, è idonea a escludere il superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 1 agosto 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, e per plurime condotte di illecita coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: l’errata valutazione delle risultanze, con contestazione dei gravi indizi del reato associativo e del ruolo di organizzatore e finanziatore, e la mancanza delle esigenze cautelari, in ragione della cessazione dell’attività illecita nell’ottobre 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca: esso non denuncia un errore logico o una carenza della motivazione, ma censura l’apprezzamento e la valutazione degli elementi indiziari sul piano del merito, cioè della loro portata dimostrativa, come tale non consentito nel giudizio di legittimità. La censura si limita ad affermare l’insufficienza della motivazione e l’assenza di elementi univoci, senza confrontarsi con la condotta contestata, con le risultanze delle indagini e con quanto analiticamente esposto nell’ordinanza impugnata.
La Corte richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 2 n. 27816 del 2019, Sez. 2 n. 7667 del 2015, Sez. 6 n. 25255 del 2012, Sez. 2 n. 7380 del 2007). Il Tribunale ha spiegato in modo analitico e non manifestamente illogico la portata dimostrativa degli indizi: dall’esistenza del sodalizio, desunta dalle conversazioni intercettate quanto alla volontà di realizzare un numero indeterminato di piantagioni, all’uso di finanziamenti e strumenti di sorveglianza, alla distribuzione gerarchica dei compiti, alle regole di comportamento interne, fino alla posizione apicale di alcuni soggetti.
Quanto alla partecipazione del ricorrente, la motivazione valorizza il suo ruolo di promotore e cofinanziatore, la collaborazione ai lavori di coltivazione e vigilanza delle piantagioni, la consapevolezza dell’indeterminatezza del programma criminoso e l’attività di reclutamento di soggetti da impiegare nel taglio, carico e trasferimento della sostanza. Si tratta di motivazione idonea a giustificare la conferma della gravità indiziaria, che il ricorrente non ha considerato in modo autenticamente critico.
Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è anch’esso generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha sottolineato la gravità delle condotte, il ruolo centrale del ricorrente quale tramite tra i promotori e i soggetti in posizione subordinata, la capacità di adoperarsi per la sopravvivenza dell’associazione e la proclività a delinquere, desunta da due precedenti condanne per fatti analoghi e dalla pendenza di una contestazione di coltivazione risalente all’ottobre 2021. È stata così esclusa la sussistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che il tempo trascorso non abbia determinato un’attenuazione delle esigenze cautelari.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, determinate equitativamente in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
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