Violenza sulle cose e schermo non escludono destrezza nel furto (Cass. pen. Sez. 7 n. 8483 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in mere doglianze in punto di fatto, involgendo una differente ricostruzione della vicenda, non consentita in sede di legittimità. In tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. è integrata dal distacco della placca antitaccheggio, in quanto tale operazione muta la destinazione della placca, strettamente funzionale alla custodia del bene al quale era applicata e di cui è parte integrante. L’aggravante della destrezza di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen. non è esclusa dall’inefficacia, in concreto, del sistema di schermatura, rilevando l’uso di una modalità di regola utile all’elusione della sorveglianza della persona offesa, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari, per il delitto di furto tentato in concorso, aggravato ai sensi dell’art. 625, nn. 2 e 4, cod. pen. L’originaria contestazione riguardava la sottrazione, al fine di trarne profitto, di un giubbotto e di un paio di scarpe da un negozio, mediante lo strappo della placca antitaccheggaggio e l’elusione dei sistemi di sorveglianza con l’uso di borse schermate. Le due imputate erano state fermate a causa dell’azionamento dell’allarme antitaccheggio presso le barriere di uscita.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. In particolare, sosteneva che non fosse integrata l’aggravante della violenza sulle cose, poiché il rinvenimento di un apposito distaccatore nella borsa della coimputata avrebbe dimostrato l’assenza di danneggiamenti alle placche. Inoltre, escludeva l’aggravante della destrezza, data l’assoluta inidoneità della borsa schermata ad eludere i rilevatori, che si erano infatti attivati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Da un lato, le doglianze sono costituite da mere censure in punto di fatto, che involgono una differente ricostruzione della vicenda, non di competenza del giudice di legittimità. Dall’altro lato, la Corte ha ritenuto infondate le osservazioni difensive anche nel merito.
Quanto alla aggravante della violenza sulle cose, la Corte ha affermato che l’operato “distacco” della placca antitaccheggio è valso a mutarne la destinazione. La placca, infatti, è strettamente funzionale alla custodia del bene al quale era applicata e di cui è parte integrante. Di conseguenza, la sua rimozione configura la condotta di violenza richiesta dalla norma, a prescindere dalla circostanza che il distacco sia avvenuto con uno strumento apposito che non abbia danneggiato la placca stessa.
Con riferimento all’aggravante della destrezza, la Corte ha precisato che la sua sussistenza non è esclusa dall’inefficacia, in concreto, del sistema di “schermatura”. Ai fini dell’integrazione dell’aggravante, rileva l’uso di una modalità di regola utile all’elusione della sorveglianza della persona offesa, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo. L’idoneità astratta della condotta, quindi, è sufficiente per la configurazione dell’aggravante.
Infine, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. A tale principio consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso