Aggravamento cautelare per violazione domiciliari e insindacabilità della gravità (Cass. pen. Sez. 3 n. 11014 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del quadro cautelare, ove venga dedotta una trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura applicata, integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In tema di violazione degli arresti domiciliari, la lieve entità del fatto di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura a tutelare le esigenze cautelari. L’aggravamento della misura ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. non richiede che le infrazioni integrino autonomi reati contro il patrimonio, essendo sufficiente la violazione degli obblighi tipizzati dall’art. 284 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, aveva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari applicata all’indagato, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era stato adottato in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., a seguito di una serie di trasgressioni alle prescrizioni imposte con la misura originaria.
L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l’aggravamento era stato applicato per la trasgressione delle prescrizioni e non per il pericolo di reiterazione del reato, su presupposti diversi da quelli richiesti dall’art. 299, comma 4, cod. proc. pen. La difesa evidenziava la lieve entità delle infrazioni, tutte chiarite con memoria difensiva, e invocava l’applicazione dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che le doglianze formulate esulavano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità. La valutazione del quadro cautelare successiva a una trasgressione integra, infatti, un giudizio di merito che, se sorretto da motivazione adeguata, è insindacabile in cassazione, essendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
Con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, la Corte ha precisato che rilevano ogni violazione degli obblighi tipizzati dall’art. 284 cod. proc. pen. Il fatto di lieve entità di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo o a quelle che non smentiscono la precedente valutazione di idoneità della misura, come già chiarito da Sez. 4, n. 44410 del 2019.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato aveva dato conto di plurime e distinte condotte trasgressive: un allontanamento per ottenere un certificato medico, una evasione arbitraria, il mancato rientro dopo un’udienza e un allontanamento oltre l’orario consentito – durante il quale l’indagato era stato visto alla guida nonostante il ritiro della patente – culminato in un sinistro stradale in stato di alterazione alcolica, con investimento di tre pedoni.
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente inferito da tali circostanze l’entità non lieve delle violazioni e l’incremento delle esigenze di cautela rispetto ai precedenti provvedimenti de libertate. L’apparato argomentativo è stato giudicato esauriente e focalizzato su precise circostanze di fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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