Inammissibile il ricorso sulla prova per individuazione fotografica e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 35104 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione che investe la ritenuta attendibilità dell’individuazione fotografica e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa è inammissibile quando si risolve nella reiterazione di rilievi già scrutinati e disattesi dal giudice di merito con argomentazione priva di aporie e manifeste illogicità. La Corte di cassazione non può procedere a una non consentita rivalutazione delle fonti dichiarative acquisite in presenza di un apparato giustificativo esente dai vizi denunziati. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice valorizzi i soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra cui la presenza di plurime condanne, precedenti e successive ai fatti, rimanendo superati gli ulteriori dati dedotti dalle parti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di rapina. Il difensore ha depositato memoria per contestare la prognosi di inammissibilità del ricorso.

La questione arriva davanti alla Corte di cassazione sui due motivi proposti: il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento del giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un supporto argomentativo privo di aporie e manifeste illogicità. I giudici d’appello hanno dato congruo conto delle ragioni del rigetto delle doglianze difensive, escludendo lacune e contraddittorietà significative nelle dichiarazioni della persona offesa e segnalando l’avvenuto riconoscimento fotografico del prevenuto quale autore dell’illecito in termini certi.

La Corte di merito ha inoltre evidenziato che l’ulteriore riconoscimento del ricorrente nelle videoriprese acquisite in atti, ritenute dal RIS di Parma non utili a fini di comparazione per la qualità delle stesse, non implica l’inattendibilità del dichiarante. Il riconoscimento si è fondato su elementi quali la corporatura, l’andatura e l’abbigliamento, ovvero caratteristiche non omologabili a quelle richieste ai fini di una perizia antropometrica.

La difesa sollecita, in realtà, una non consentita rivalutazione in sede di legittimità delle fonti dichiarative acquisite, a fronte di un apparato giustificativo esente dai vizi denunziati.

Il secondo motivo, che deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La motivazione ha valorizzato la presenza di plurime condanne a carico del ricorrente, precedenti e successive rispetto ai fatti in giudizio, quale circostanza ostativa all’invocata mitigazione sanzionatoria.

La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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