Autonomia delle condotte di utilizzo indebito dello strumento di pagamento (Cass. pen. Sez. VII n. 35096 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le singole condotte di utilizzo indebito dello strumento di pagamento di provenienza furtiva, poste in essere con plurimi prelievi o pagamenti, conservano autonomia e non possono essere ricondotte a un’unica condotta, con conseguente esclusione della riduzione per la continuazione ove difetti la prova del medesimo disegno criminoso. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere argomentativo assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il giudice di legittimità non sindaca nel merito le valutazioni di congruenza e completezza della motivazione, quando questa regge al vaglio logico.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, per il delitto di art. 493-ter cod. pen., per aver effettuato pagamenti indebiti utilizzando la carta di credito di provenienza furtiva. La Corte di Appello di Torino, con sentenza dell’11 febbraio 2025, ha confermato la penale responsabilità, riducendo la pena inflitta.

Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’errata identificazione dell’autrice dei pagamenti; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l’errata applicazione della disciplina del reato continuato e l’eccessiva onerosità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la corretta identificazione della ricorrente quale autrice dei pagamenti indebiti. La censura è giudicata reiterativa di doglianze già scrutinate dalla Corte di merito e disattese con ampia motivazione, immune da censure per completezza e congruenza logica.

Il riconoscimento operato dai giudici territoriali si fonda su molteplici elementi: le fattezze fisiche, il peculiare abbigliamento indossato, la presenza di un bambino e il positivo riconoscimento da parte di almeno tre testi. Uno di essi, appartenente alla Guardia di finanza, aveva conosciuto la ricorrente in occasione dei controlli effettuati mentre la stessa si trovava agli arresti domiciliari. Assume rilievo, inoltre, la circostanza che la ricorrente era proprietaria del veicolo utilizzato per allontanarsi dopo l’utilizzo della carta presso un negozio di elettronica.

Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo reputa reiterativo e manifestamente infondato. La Corte di appello aveva sottolineato la significativa entità del danno conseguente all’illecito e la sussistenza dell’abitualità ostativa, alla luce dei precedenti che militano a carico dell’imputata.

Il terzo motivo contesta l’errata applicazione della disciplina della continuazione e l’eccessiva onerosità della pena. La Corte lo dichiara manifestamente infondato: i giudici d’appello hanno disatteso con corretti argomenti giuridici la tesi dell’unitarietà della condotta, affermando, in aderenza al dettato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità, l’autonomia di ciascuna condotta di utilizzo indebito dello strumento di pagamento.

La censura sulla misura della pena è parimenti infondata, poiché la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo risulta assolto mediante il congruo riferimento agli elementi decisivi, tra cui il risarcimento del danno in favore della persona offesa e le modalità della condotta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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